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Obblighi modalità pagamento retribuzioni dal 1° luglio 2018, sanzioni, note Inl

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ROMA – Sono state pubblicate dall’Ispettorato nazionale del lavoro due note datate 22 maggio e 4 luglio 2018 con chiarimenti sulle modalità di retribuzione dei lavoratori utilizzabili dal 1° luglio 2018, contestazione di sanzioni e altri mezzi di pagamento. In applicazione dell’art 1, commi dal 910 al 913, della Legge 205/2017.

Così i commi citati: “910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e’ il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di eta’ non inferiore a sedici anni.

911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”.

In base a quanto previsto dalla norma, i pagamenti e gli anticipi versati in modalità differenti a partire dal 1° luglio 2018 non sono consentiti e secondo la circolare n. 4538 del 22 maggio 2018 la violazione risulterà integrata anche “nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione”.

La contestazione riguarderà quindi sia la corretta disposizione del pagamento sia il fatto che il pagamento sia andato a buon fine. Ancora in merito alla contestazione, verranno applicate “le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida di cui al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004″. Autorità competente sarà l’Ispettorato territoriale del lavoro. Sarà il direttore territoriale il destinatario di un eventuale ricorso entro trenta giorni dalla notifica e trenta giorni il termine dell’invio degli scritti difensivi all’Autorità.

Per le violazioni le sanzioni possono variare dai 1.000 ai 5.000 euro. I chiarimenti pubblicati con la nota n. 5828 del 4 luglio 2018 indicano come queste vengano comminate sulla totalità dei lavoratori a prescindere da quelli interessati dalla violazione.

Tuttavia in relazione alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione –
che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità
per cui si è protratto l’illecito. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità
in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro
1666,66×3 = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo
stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore”.

Secondo quanto indicato dalla circolare può rientrate tra i mezzi di pagamento previsti dalla lettera b) del comma 910 dell’art. 1 il versamento su carta prepagata del lavoratore conservando le ricevute. Per i soci lavoratori di cooperativa e prestatori, versamento su libretto del prestito, se richiesto, e in ogni caso documentato.

Info: Inl, note su obblighi pagamenti retribuzioni 1° luglio 2018

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