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Regione Lombardia, linee indirizzo su decreto prevenzione ferite da taglio sanità

MILANO – Linee di indirizzo per l’attuazione del D.lgs 19/2014, recepimento della direttiva europea 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Pubblicato dalla Regione Lombardia con Dgr 10 aprile 2015 n. X/ 3381 un documento di indirizzo che applica nel settore sanitario regionale le disposizioni contenuto nel Decreto legislativo 19 febbraio 2014 n.19 pubblicato in GU il 10 marzo 2014, che attuando direttiva 2010/32/UE sull’accordo quadro HOSPEEM e FSESP ha implementato integrazioni al titolo X del Testo Unico sicurezza sul lavoro.

Rischio biologico ambito sanitario

Gestione del rischio biologico, uso professionale di dispositivi medici taglienti o acuminati. Il documento è stato redatto “al fine di consegnare, alle organizzazioni ospedaliere e sanitarie, criteri utili alla gestione del rischio”. Rischio per prevenire per il quale “il Decreto Legislativo 81/08 prescrive l’adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali” e ” l’uso di dispositivi orientati a proteggere dall’esposizione accidentale”.

“Con il recepimento della Direttiva 2010/32/UE è stata data attuazione ad un complesso di misure utili alla prevenzione delle ferite, provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti, punture da di aghi incluse, e alla definizione di procedure per l’utilizzo e l’eliminazione di dispositivi medici taglienti o acuminati nonché di rifiuti contaminati”.

Un’efficace azione preventiva dovrebbe articolarsi su vari cardini, su punti fermi come l’uso di dispositivi sicuri, l’applicazione delle procedure corrette, cultura della sicurezza, informazione e formazione del personale, analisi del rischio basata sull’osservazione del processo lavorativo e delle manovre invasive ed esponenti, revisione delle procedure stesse calibrata sull’evoluzione del processo lavorativo.

In ogni caso nella valutazione del rischio, nulla deve essere considerato come inesistente, e debbono sempre essere considerati fattori condizionati:

  • “l’individuazione degli operatori esposti o potenzialmente esposti;
  • le condizioni di esercizio delle attività clinico/assistenziali e alberghiere;
  • la tipologia di pazienti assistiti;
  • le possibili modalità di trasmissione dell’agente patogeno;
  • l’ambiente e l’organizzazione del lavoro;
  • le modalità di eliminazione e smaltimento dei rifiuti”.

È basilare inoltre che nella scelta dei dispositivi medici, la direzione aziendale si avvalga dell’opera dell’ufficio approvvigionamenti, farmacia, e quindi Servizio di prevenzione e protezione, medico competente, componente clinico assistenziale medico infermieristica dei lavoratori, Rls, Comitato infezioni ospedaliere.

Ferite da taglio, prevenzione, Dpi

Le linee di indirizzo riportano quindi in dettaglio descrizioni delle procedure e delle azioni che la direzione aziendale dovrà intraprendere per la valutazione del rischio, valutazione del rischio in relazione alla tipologia dei dispositivi con stima di rischio che tenga conto della probabilità di infezione e della frequenza di accadimento delle lesioni, gestione delle post esposizioni e profilassi, sensibilizzazione informazione formazione e addestramento del personale.

Infine i dispositivi. Vengono segnalate le caratteristiche degli strumenti, seguendo le caratteristiche indicate dalle linee guida Simlii 2011 riprese anche dal documento di indirizzo tecnico Ispesl-Inail e indicate inoltre dalla Food and Drug Administration (FDA), per la quale un dispositivo per essere protettivo deve adoperarsi affinché:

  • determini una barriera tra le mani e l’ago dopo l’impiego;
  • costringa l’operatore a mantenere la posizione delle mani sempre posteriormente rispetto alla punta dell’ago;
  • il sistema di sicurezza sia parte integrante del dispositivo;
  • garantisca la protezione dell’operatore dopo l’impiego e comunque abbia una confezione che impedisce l’incidente al momento dell’apertura della confezione stessa;
  • sia di facile impiego e richieda solo un breve periodo di addestramento.

Conclude il documento di indirizzo, un elenco non esaustivo dei dispositivi ai quali si applica la direttiva 2010/32/UE.

Indicazioni operative febbraio 2015

Restando ancora sul tema, la stessa Regione Lombardia, ha provveduto lo scorso febbraio all’invio di una nota alle direzioni sanitarie locali, contenente Indicazioni operative per la valutazione, scelta e corretto utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale da rischio biologico in ambito sanitario.

Si tratta di una guida operativa tecnica utile alla scelta dei Dpi sia per il rischio biologico che per la prevenzione da tutte le patologie infettive diffusive, che riporta una lungo elenco di dispositivi segnalati tenendo conto delle indicazioni del Ministero della Salute, Oms, European Cdc, norme Uni En Iso, Testo Unico sicurezza lavoro, della circolare del Ministero del Lavoro 27 giugno 2012 n.15 e del documento tecnico Inail Ispesl Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei DPI per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti normativi del D.lsg. 81/08.

Info
Regione Lombardia linee indirizzo attuazione D.Lgs 19 febbraio 2014
Indicazioni operative Dpi ferite da taglio sanità 

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Integrazioni Titolo X TU ferite da taglio sanità

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