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Ascensori, in GU Dpr 8 2015 per la corretta applicazione della direttiva 95/16/CE

ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2015, il Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.

Il provvedimento apporta delle integrazioni al Decreto 162 del 1999 (modificato da decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214) al fine di adeguarne l’applicazione della Direttiva 1995, 95/16/CERavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e rispondere alla costituzione in mora emessa dalla Commissione europea il 21 novembre 20111.

Ambito di applicazione, messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato, verifiche periodiche, accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga, questi gli aspetti toccati dal decreto.

“Vista la direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ed in particolare l’articolo 16 che, confermando il potere di intervento regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162″.

Modifiche all’articolo 13 Verifiche periodiche, comma 1. . “Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:

a) l’azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;

b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;

c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all’articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato VI o X;

e) gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008″.

Per quanto riguarda ancora le verifiche e le prove periodiche, le procedure per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico saranno disciplinate da un decreto del Ministero delle Infrastrutture, che dovrà essere adottato entro 120 giorni da ora.

Info: Decreto 19 gennaio 2015 n.8 applicazione direttiva ascensori

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