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Inail, documento sui criteri semplificati per la validazione Dpi

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Sono stati pubblicati da Inail in un nuovo documento, i criteri di validazione dei Dpi così come rinnovati dall’articolo 66 bis del decreto 34/2020, convertito dalla legge 77/2020.

Validazione dei dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 66 bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del D.L. 34 del 19 maggio 2020. Criteri semplificati di validazione in deroga alle norme vigenti per l’importazione e l’immissione in commercio dei DPI per la protezione dal rischio da COVID-19.

La competenza dell’Istituto sulla validazione interessa i produttori UE di Dpi e in particolare Dpi mirati al contenimento del contagio, quindi di protezione delle vie respiratorie, occhi, mucose, corpo e mani.

Il documento riporta in dettaglio indicazioni per i contenuti minimi delle richieste di validazione e la documentazione tecnica necessaria.

La procedura di validazione non interessa prodotti già marcati CE in quanto già autorizzati.

Questo l’indice del documento:

  • “Contenuti minimi della domanda e documentazione allegata;
  • Valutazione della documentazione tecnica;
  • Criteri di valutazione tecnica per i Dpi di protezione delle vie respiratorie;
  • Criteri di valutazione tecnica per i Dpi di protezione di viso e occhi;
  • Criteri di valutazione tecnica per i Dpi di protezione del corpo;
  • Criteri di valutazione tecnica per i Dpi di protezione delle mani”.

Info sulla validazione in deroga

Questa la pagina Inail che raccoglie tutte le informazioni necessarie. Come:

Info: Inail, criteri semplificati validazione in deroga Dpi

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