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Decreto interventi urgenti per terremoto Emilia 20 – 29 maggio

ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.131 il 7 giugno 2012 il Decreto – legge 6 giugno 2012, n. 74Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012“.

Stato d’emergenza prolungato fino a maggio 2013

Isituito un Fondo per la ricostruzione (2 miliardi e mezzo di euro) delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio assegnato alla Presidenza del Consiglio e da ripartire sull’entità dei danni tra le Regiioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Fondo che riceverà proventi fino a 500 milioni di euro, dall’aumento dell’accise sulla benzina. Aumento che si protrarrà fino al 31 dicembre 2012.

Il decreto contiene: “Interventi immediati per il superamento dell’emergenza, Interventi per la ripresa economica, Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente”.

In merito all’emergenza vengono diposte modalità per (Art.3 comma 1) la “Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo“; “contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale”.

Disposte:

“a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli  immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle   attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle  organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi  sede o  unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà;
c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati  dalle  competenti  autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse  necessarie all’allestimento di alloggi temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività  danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuitaà produttiva.

E inoltre:

“Comma 7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio  2012, […] il titolare dell’attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche  vigenti (cap. 8  –  costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente
competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a  livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.

8. Nelle more dell’esecuzione della suddetta verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere  rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali
altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che  tali carenze siano state adeguatamente risolte:

1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti  materiali pesanti che possano, nel  loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno  interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovrà essere definito  in  misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio  nuovo.

Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di  miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del   miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi”.

E ancora:

“La delocalizzazione totale o parziale delle attività instrutture esistenti e situate in   prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l’avvio del procedimento unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.

Emanate disposizioni per la “Ricostruzione e funzionalità degli edifici e  dei  servizi  pubblici noncheè interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale“; interventi nelle scuole, sospensione processi  civili, penali, amministrativi e tributari,
rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti; sospensione  termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali (artt. 4,5,6,8).

Per quanto riguarda la ripresa economica istituito come descritto in apertura un “Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012″ (Art. 10):

1. Per la durata di tre anni dall’entrata in  vigore del  presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici  del maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l’intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo  massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 percento  dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di  controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 percento dell’importo  garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 percento.

È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di  agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese.

(Art. 12) Per l’attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei  territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l’anno 2012, 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici.

(Art. 13) In sede di ripartizione del Fondo di cui all’articolo 2, comma:1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, del presente  decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio  2012, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C (2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni  per l’accesso alle garanzie dirette di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102″.

Sostegno al reddito dei lavoratori (Art. 15): “1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attivita’ lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di  interventi  a sostegno del  reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto di cui al  comma 3,  fino al 31 dicembre  2012, una indennità, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.

Disposte nell’articolo 17  “Disposizioni in materia di  trattamento e trasporto  del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici”.

In particolare “Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994, nel modo seguente:

“In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l’accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l’agibilità e provvedere all’eventuale messa in sicurezza; in caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate daattrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre; in capannoni con presenza di amianto  compatto, per procedere allo spostamento  di attrezzature gli  operatori che intervengono devono adottare fin dall’avvio dei lavori le  precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe diprotezione con suole antiscivolo).

I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati  all’esterno ma depositati nell’azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all’Organo di Vigilanza  competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell’articolo  256  del D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda sanitaria locale competente, che entro  24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza”.

Info: Decreto – legge 6 giugno 2012, n. 74.

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