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Due fasi, non sempre distinte, nella valutazione del rischio stress-lavoro

Interpelli 15 novembre 2012 Ministero del Lavoro – La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è  disciplinata dall’art. 28 c.1 e 1-bis del  TU 81/08 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data l7.11.2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro.

Da una parte, per il comma 1 dell’art. 28  la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi da lavoro, “ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,  tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro – correlato”.

Dall’altra, il comma 1- bis dispone che la valutazione del rischio “stress” debba essere effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva (*) il 17 novembre 2010 (**).

La premessa serve per comprendere il significato della risposta della Commissione interpelli del 15 novembre 2012 fornita, in materia di stress da lavoro, al Consiglio nazionale degli psicologi (CNOP).

Gli psicologi  si chiedono: tenuto conto dei risultati della valutazione “preliminare” che denuncia  1)  un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo, ma anche 2) l’impossibilità di determinare “con ragionevole certezza” le misure allo scopo più adeguate, può il datore di lavoro, prima degli interventi correttivi,  svolgere legittimamente ulteriori indagini con l’utilizzo di strumenti propri della valutazione “approfondita”?

L’opinione della Commissione interpelli è che “il datore di lavoro, qualora decida” di utilizzare anche nella fase “preliminare” della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati (si pensi, ad es., ad un questionario) alla valutazione “approfondita”, al fine di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto, lo può fare. Peraltro, aggiunge la Commissione, l’approfondimento  deciso dal datore di lavoro “non potrà mai essere svincolato dall’adozione di misure di correzione minime (si pensi, ad es., a una attività di informazione sul tema nei riguardi di un gruppo di lavoratori risultati a rischio)”.

Lo stesso datore di lavoro, nell’intraprendere la particolare procedura, dovrà “identificare con puntualità (nel DVR, Nda) tempi e modi dell’applicazione degli strumenti…, al fine di evitare che la scelta (della procedura, Nda) sia fatta per procrastinare il momento nel quale adottare le misure di correzione che le indicazioni impongono”.

(*) Èprevista dall’art. 6 del TU81/08
(**) Le indicazioni della Commissione costituiscono l’unico riferimento normativo inderogabile nell’effettuazione della valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Ecco le principali indicazioni:

  • la valutazione deve avere per oggetto non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori che risultano esposti a rischi dello stesso tipo;
  • la valutazione deve essere svolta in due fasi, quella preliminare (necessaria, nella quale si fa ricorso a indicatori oggettivi e verificabili) e quella approfondita (non necessaria ma che si deve attivare quando dalla prima fase siano emersi elementi di rischio e/o misure di correzione inefficaci);
  • se la rilevazione non ha segnalato l’urgenza di azioni correttive, il datore di lavoro riporta la valutazione nel DVR e prevede l’attivazione di un piano di monitoraggio;
  • se dalla rilevazione risultano necessari interventi correttivi,  il datore di lavoro li pianifica e li addotta (possono essere di tipo organizzativo, procedurale, formativo, ecc.);
  • se gli  interventi risultano inefficaci, si elabora una pianificazione degli interventi e una valutazione approfondita (prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori  anche attraverso questionari, interviste., ecc).

Per effetto delle indicazioni della Commissione le imprese furono obbligate ad aggiornare i DVR, entro il 31 dicembre 2010, programmando le attività e il termine entro il quale concluderne l’espletamento.

Info: valutazione del rischio stress lavoro-correlato (PDF).

Continua nell’approfondimento 19 dicembre: fumo passivo luoghi lavoro.

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