Richiedi un preventivo gratuito

La specialità dell’ordinamento militare inserita nel Testo unico sulla sicurezza

Nella versione maggio 2014 il TU 81/08 comprende anche il Dpr 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*.

Fra gli oltre 1000 articoli di cui si compone il Dpr 90/2010, quelli del Tit. IV, Sanità militare, Capo I, riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro, quelli del Capo II, la sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

Il provvedimento legislativo, si ricorda nell’art. 244, “tiene conto dei principi, delle peculiarità organizzative e delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate; disciplina l’organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale militare e civile negli ambienti di lavoro e durante le attività dell’Amministrazione della difesa, in territorio nazionale o all’estero”.

Data la specialità operativa dell’ambiente di lavoro “le particolari esigenze connesse, sono individuate, fra l’altro:

a) l’unicità di comando e controllo;
b) nella capacità e la prontezza d’impiego della forza militare e il relativo addestramento, in territorio nazionale e all’estero;
c) la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l’efficienza dello strumento militare, le diverse materie (Funzioni obiettivo, Nda);
d) nelle particolarità costruttive e d’impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d’arma, materiali di armamento, mezzi militari operative… delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali… anche con riferimento al disposto di cui all’art. 74, c. 2, lett. c)** del TU 81/08.

Per questo “negli immobili e nelle aree di pertinenza dell’Amministrazione della difesa… devono essere salvaguardate, fra l’altro, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e le procedure destinate, tra l’altro a realizzare la protezione e tutela del personale, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, … degli impianti e delle apparecchiature, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, che possano compromettere l’assolvimento dei compiti d’istituto”.

Il Libro settimo del DPR 90/2010 è riservato al trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio, che al Titolo I contiene “provvidenze ai soggetti esposti a particolari fattori di rischio” e al Capo I “vittime di incidenti occorsi durante attività operative e addestrative delle forze armate , al Capo II ai soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative”.

Come anticipato, nel Tit. IV del DPR 90/2010, il Capo II tratta della sicurezza nucleare e della relativa protezione sanitaria.

Nella presentazione del provvedimento si fa riferimento all’art. 14 della Legge 8 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione della legislazione) “L’analisi dell’impatto della regolamentazione consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative”.

** Uso dei Dpi, “le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico”.

Leggi: Titolo X-bis prevenzione ferite da taglio 

Continua lunedì 22 dicembre 2014: criteri sicurezza antincendio 

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo