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Linee guida Inail incidente in itinere e deviazione accompagnamento figli a scuola

L’art. 12 del DLgs 38/2000 n. 38 prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti al lavoro o, comunque, non necessitate” (e cioè quando non sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti).

L’Inail, con la circolare 62/2014 (Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere ) si è occupata delle deviazioni per ragioni personali rispondendo a molti quesiti posti “in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente tutelabilità degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio”.

Il quadro di riferimento dentro il quale cercare una risposta sulla questione si svolge, oltre al TU 1124/1965, sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni:

  1. nelle Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere del 4 maggio 1998;
  2. nel DLgs 38/2000 (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
  3. nella nota dell’Inail del 15 marzo 2000 con le istruzioni operative per l’applicazione del DLgs 38/2000.

Nella nota del marzo 2000 si era sottolineato che la decisione del DLgs n.38 di recepire integralmente i risultati dell’evoluzione giurisprudenziale “consente fondatamente di dedurre che, anche per le questioni che … la norma non poteva compiutamente regolamentare (ad es. necessità di utilizzare il mezzo privato), si debba continuare a fare riferimento agli insegnamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed in particolare al “criterio della ragionevolezza” attraverso il quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa in questa materia”.

Per questo la circolare Inail dei giorni scorsi ritiene di poter estendere la tutela assicurativa agli infortuni in itinere verificatisi durante le deviazioni, facendo proprio, peraltro, anche il parere espresso in merito dalla Suprema Corte. Per la quale “la valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice di merito, il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio… le motivazioni della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale …o… anche di quella dei Paesi comunitari”.

In conclusione, “l’estensione della tutela assicurativa agli infortuni in itinere accaduti durante il percorso interrotto o deviato per accompagnare i figli a scuola è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

Info: 
la circolare n.62 dicembre 2014
comunicato Inail indennizzo infortuni accompagnando figli a scuola 

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