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Interpello n. 16/2014, su nomina, scadenza e durata incarico Rls

L’interpello n. 16/2014 ha per oggetto la nomina, revoca e durata in carica dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls). La Commissione competente del Ministero del Lavoro è stata chiamata ad esaminare la normativa in vigore “volta ad assicurare la presenza del Rls in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge” e secondo lo specifico art. 47 del TU sicurezza lavoro 81/08, c. 1, per il quale “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo”.*

Quanto alla determinazione del numero, le modalità di designazione o di elezione il successivo c. 5 del TU ne affida il compito alla contrattazione collettiva.

Dal quadro complessivo della normativa e tenuto conto del contesto e della tipologia aziendale del caso proposto dall’interpellante (azienda con più di 15 lavoratori), le modalità di elezione o designazione del Rls dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda. Se però, aggiunge la Commissione, la contrattazione non è ancora esistente e la precedente ha superato i propri termini di efficacia, deve “operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività”.

Alla domanda se “la nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominato, la Commissione risponde che se il mandato del Rls è scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva scaduta, lo stesso potrà continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza e fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale. In base ad essa si procederà a una nuova elezione o designazione.

Se, infine, come nel caso oggetto a interpello, si tratta di passaggio da una regolamentazione complessiva di matrice privata a una di tipo pubblico, i lavoratori potranno direttamente eleggere il Rls in azienda, e ciò fino a che non interviene la contrattazione aziendale.

Il c. 4 dell’art. 47 del del TU 81/08 specifica che il Rls “è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”.

Info: Nomina, revoca e durata in carica Rls

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