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Sicurezza delle navi e condizioni dei lavoratori, decreto n.53/11

Entrato in vigore ieri il Decreto Legge n. 53 del 24/03/2011 che sancisce l’ attuazione della diretiva europea 2009/16/CE che si occupa di definire norme internazionali per la sicurezza nelle navi, per la prevenzione dell’inquinamento e per la tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo.

Finalità del decreto è ridurre l’utilizzo di navi sub standard, e cioè di quelle navi che non posseggono i requisiti minimi di sicurezza per la navigazione e di tutela dell’ecosistema marino.

Con il decreto si intende quindi contrastarne l’uso mediante: “l’instaurazione di efficaci procedure di controllo delle navi non di bandiera italiana che scalano i porti nazionali concernenti l’osservanza della normativa internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell’ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine, […]; b) la definizione di criteri e procedure, armonizzate in ambito comunitario, per l’attivita’ ispettiva ed il fermo di navi, […];c) la partecipazione a un sistema di controlli da parte degli Stati di approdo, basato su ispezioni periodiche, effettuate all’interno della Comunita’ e della regione del Memorandum d’intesa di Parigi, finalizzato ad ispezionare navi non battenti bandiera italiana con una frequenza proporzionale al profilo di rischio come definito dall’allegato II al presente decreto.” [art.1]

Il decreto si applica alle navi di bandiera non italiana, e ai relativi equipaggi, che fanno scalo nei porti nazionali. A queste è attribuito, un profilo di rischio che determina il livello di priorità, la frequenza e l’entità delle ispezioni cui la nave deve essere sottoposta.

A tale proposito il documento si occupa di stabilire regole per selezionare le navi da ispezionare, la frequenza delle ispezioni, l’impegno ispettivo annuale, le diverse tipologie di ispezioni da effettuare, e sviluppi e conseguenze delle ispezioni quali il fermo della nave o il divieto di accesso ai porti.

Il decreto stabilisce anche che è fatto obbligo all’armatore, all’agente o al comandante della nave assoggettabile ad ispezione estesa, di comunicare preventivamente l’arrivo in porto. Stabilisce inoltre l’istituzione di una banca dati delle ispezioni e le procedure per lo scambio di informazioni. Sono altresì definiti i poteri di ispezione e il profilo professionale dell’ispettore.

La direttiva 2009/16/Ce pubblicata sul sito del Governo italiano.

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