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Calcolo media limiti lavoro notturno D.Lgs 66/2003, nota Inl

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Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nota 14 febbraio 2019, n. 1438 che risponde a un quesito riguardante il riferimento per il calcolo dei limiti all’orario di lavoro notturno ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003.

La nota riguarda l’individuazione dell’arco temporale sul quale calcolare il limite di otto ore notturne su ventiquattro lavorate, e il conseguente adeguamento dei parametri della settimana lavorativa. Così si legge: “La norma nulla dice in ordine al parametro temporale In relazione al quale effettuare la media oraria del lavoro notturno. Sul punto è, invece, intervenuto il Ministero del lavoro con la circolare n. 8 del 2005 precisando “tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa — salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite – considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l’arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione (vedi ad esempio gli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di orario normale di lavoro e orario medio)”.

Per quanto riguarda il calcolo settimanale il documento riporta chiarimenti su come effettuarlo, se considerare una settimana articolata su 5 giorni lavorativi oppure una su 6 giorni. Ovvero condizioni nelle quali differirebbero le medie, la possibilità di straordinari, il conseguente rispetto del D.lGs 66/2003.

“A parere dello Scrivente e sulla base dell’orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interessato sul punto, la “settimana lavorativa”, in assenza di una definizione normativa o contrattuale, può essere individuata nell’astratto periodo di 6 giorni (nel caso prestazione lavorativa su 5 giorni pertanto il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore) e cioè nell’arco temporale settimanale al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003″.

Info: Inl nota n.1439 del 14 febbraio 2018

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