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Lavorazioni gravose, i chiarimenti nel decreto del Ministero del Lavoro

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ROMA – Lavorazioni gravose. Pubblicato dal Ministero del Lavoro il Decreto 5 febbraio 2018 – Gazzetta Ufficiale n.47 26 febbraio 2018 con il quale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stati diffusi chiarimenti sulle professioni citate dall’allegato B della Legge di bilancio 2018.

Si tratta del decreto citato dall’Inps nella circolare del 23 febbraio 2018 con indicazioni su quanto previsto dall’articolo 1, commi 153, 147, 148 e 163 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’allegato B.

In particolare le professioni sulle quali si riportano ulteriori informazioni sono:

“a) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
c) Conciatori di pelli e di pellicce;
d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
e) Conduttori di mezzi pesanti e camion;
f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni;
g) Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
h) Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
N. Operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca;
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
P. Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature;
non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011;
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne”.

Info: Ministero Lavoro decreto 5 febbraio 2018 lavorazioni gravose

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