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Contratti solidarietà espansiva, Assicurazione sociale impiego, interpelli

ROMA – Pubblicate il 23 ottobre nella sezione dal Ministero del Lavoro le risposte della Direzione generale per l’attività ispettiva a due nuovi quesiti, entrambi presentati dal Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del lavoro.

La prima istanza, interpello n. 28/2013 riguarda il contratto di solidarietà espansivo. La domanda ha riguardato il “se il contributo erogato ai sensi del la disposizione di cui sopra, in favore dei datori di lavoro che procedano ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, possa essere  altresì concesso qualora alla riduzione di orario corrispondano assunzioni“in eccedenza ossia tali da produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria”.

La Direzione generale, analizzando la disciplina relativa ai contratti di solidarietà espansiva, art. 2 comma 1,  D.L. 726/1984 (conv. dalla L. n. 863/1984 ) e citando nota Inps del 23 ottobre 1984 e circolare INPS n. 1/1987 ha risposto che “l’eventuale assunzione in eccedenza volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria non  rileva ai fini della fruizione del l’agevolazione […]si ritiene che il contributo  in questione spetti limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva  riduzione dell’orario di lavoro”.

Il secondo interpello n. 29/2013, ha riguardato la possibilità per il lavoratore di usufruire dell’ASpI, Assicurazione sociale per l’pmpiego, anche in caso di licenziamento disciplinare.

La Direzione generale, analizzata la norma ha ribadito che le cause di esclusione dall’ASpI e del contributo a carico del datore di lavoro sono tassative e riguardano esclusivamente i casi di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Ne consegue che il lavoratore può accedere all’Assicurazione  Sociale per l’Impiego anche se è stato licenziato per motivi disciplinari.

Per approfondire: interpelli 23 ottobre 2013.

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