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Disciplina attività tatuaggi e piercing, nuova legge Regione Toscana

FIRENZE – Emanata il 17 luglio dal consiglio della Regione Toscana la legge regionale L.R. 38/2013 Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28, Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing, pubblicata nel BURT, n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013.

Il provvedimento interviene per regolamentare ulteriormente un settore dalla disciplina ancora incerta e frammentaria, e a volte segnato da abusivismo e forti irregolarità.  Professionisti non abilitati, locali e attrezzature non a norma, mancato rispetto dei limiti di età, queste le più diffuse violazioni della legge che da ora sono soggette a nuove e più stringenti regole e sanzioni.

Nello specifico le modifiche intervengono all’art. 1 della legge del 2004 in materia di attrezzature: “Le attrezzature utilizzabili per le attività di estetica, nonché le caratteristiche tecnico-dinamiche e i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 , relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica)”. Si esplicita inoltre che le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuaggio e piercing sono indicate dal regolamento regionale. Si rimanda sempre al regolamento regionale anche per quanto riguarda l’ “individuazione delle prestazioni di attività di estetica che possono essere eseguite presso il domicilio del committente”.

Viene quindi l’obbligo di Scia da presentare al Suap del Comune ove ha sede l’attività.

Sanzioni. Vengono introdotte multe:

  • da euro 2.000 a euro 12.000 e la chiusura dell’attività, per chiunque esercita l’attività senza aver presentato la Scia;
  • da 3.000 a 18.000 euro e la chiusura dell’attività per chi esercita l’attività senza il possesso dei requisiti formativi;
  • da 500 3.000 euro per chiunque esercita l’attività senza che sia stato designato in ogni sede dell’impresa almeno un responsabile tecnico;
  • da euro 1.000 a 6.000 e sequestro dell’attrezzatura per chiunque utilizza attrezzature senza avere svolto il percorso formativo specifico, ove previsto dal D. M. Sviluppo Economico 110/2011, secondo le modalità definite dal regolamento regionale;
  • da 500 a 3.000 per chiunque esercita l’attività senza il possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari e sospensione dell’attività sino al reintegro dei requisiti richiesti.

Sanzioni sono previste per un utilizzo improprio delle attrezzature (da 1000 a 6000 euro), e per l’utilizzo di attrezzature non comprese negli elenchi allegati al regolamento regionale e al D. M. Sviluppo Economico 110/2011 (da euro 3.000 a euro 18.000 e sequestro dell’attrezzatura).

La nuova norma stabilisce che ogni apparecchio elettromeccanico dovrà avere una scheda tecnica e le attrezzature dovranno essere tarate.  Tutti i “materiali acuminati o taglienti se non di monouso prima della successiva utilizzazione” dovranno essere sterilizzati e non solo disinfettati come precedentemente previsto.

Più severe anche le sanzioni che riguardano i limiti di età al di sotto dei quali è vietato eseguire piercing o tatuaggi ed è obbligatorio il consenso dei genitori o facenti funzione:

  • da 3000 a 18000 e la cessazione dell’attività per chiunque esegue tatuaggi o piercing a minori di anni quattordici, ad esclusione del piercing auricolare;
  • da 2.000,00 a 12.000,00 euro e alla sospensione dell’attività per un periodo da sei mesi ad un anno per chi esegue tatuaggi o piercing a minori che hanno compiuto quattordici anni, in assenza del consenso.

Infine è punito con una multa da 1000 a  6000 euro chi esercita l’attività in forma itinerante o di posteggio.

Info: legge regionale 17 luglio 2013, n. 38.

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