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Regione Friuli, contributi ai Comuni per rimozione amianto e siti contaminati

TRIESTE – Contributi ai Comuni per la rimozione dell’amianto e per la bonifica di siti contaminati.

Pubblicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia due bandi destinati alle amministrazioni comunali del territorio, entrambi in scadenza 2 ottobre 2015 e riguardanti uno la concessione di “contributi per interventi volti alla rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale” e l’altro di contributi per “per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata”.

I finanziamenti sono stati stanziati su articolo 3, commi da 27 a 34 della Legge regionale 6
agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 21/2007).

Gli interventi per i quali è possibile presentare domanda nel caso del bando amianto sono:

  1. “Sono ammissibili a contributo esclusivamente:
    a) le spese necessarie alla rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
    b) le spese tecniche come disciplinate dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo);
    c) oneri per la sicurezza;
    d) l’IVA se rappresenta un costo per l’Ente.
  2. Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.
  3. Non sono ammissibili le spese inerenti all’eventuale sostituzione del materiale rimosso”.

Nel caso della bonifica dei siti contaminati:

  1. “Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della
    domanda.
  2. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal Comune per una delle seguenti attività eseguite in conformità al titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006 e dei relativi allegati:
    a) redazione del piano della caratterizzazione;
    b) esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio
    sito specifica, anche considerate separatamente;
    c) redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa.
  3. Per la redazione del piano della caratterizzazione sono ammissibili a contributo le spese dell’affidamento del relativo incarico.
  4. Per l’esecuzione del piano di caratterizzazione, così come approvato ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo 152/2006, e per la modellizzazione dell’analisi di rischio sito specifica sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
    a) esecuzione di sondaggi e piezometri, scavi e trincee;
    b) campionamento terreni e acque sotterranee;
    c) esecuzione di analisi chimiche e loro validazione;
    d) indagini conoscitive del sito;
    e) spese relative all’affidamento dell’incarico di responsabile del sito;
    f) spese relative all’affidamento dell’incarico per la rappresentazione dei risultati della caratterizzazione e dell’elaborazione del modello concettuale definitivo del sito;
    g) spese relative all’affidamento dell’incarico per la modellizzazione dell’analisi di rischio.
  5. Per la redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa sono ammissibili a contributo le spese relative all’affidamento dell’incarico di progettazione.
  6. L’IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario”.

Info:
bando Comuni rimozione amianto 
bando bonifica siti contaminati 

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