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I lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e i corsi di formazione

A quali corsi si deve potere accedere da parte dei lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, di cui al comma 40* dell’art. 4 della L. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, entrate in vigore  il 18 luglio 2012)?

La domanda è della Confidustria, e questa è la risposta della Commissione Interpelli (pubblicato il 22 maggio 2013 Ndr).

Sono inclusi:

  • i corsi finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi**;
  • i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21 dicembre 2011.

Non sono da includere invece:

  • i corsi relativi alla formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico … in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro (art. 37, c. 4 , lett. a) del TU 81/08)

La Commissione spiega che “nella formazione indicata dalla L. n. 92/2012 possano farsi rientrare i soli corsi di aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. E aggiunge che “lo scopo tipico della formazione contemplata dalla L. n. 92/2012 riguarda la capacità professionale del lavoratore in relazione o al lavoro dal quale risulta momentaneamente sospeso o alla nuova attività alla quale accederà in virtù della riqualificazione lavorativa”.

Ed è uno scopo diverso da quello insito nel TU 81/08 che introduce l’obbligo della formazione in capo al lavoratore, affinchè “lo stesso sia consapevole dei rischi insiti nella propria attività e sia in grado di svolgere la propria prestazione in sicurezza”.

* Il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro…  decade  dal trattamento qualora  rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non  lo  frequenti  regolarmente senza un giustificato motivo”.

** I corsi sono previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del TU 81/08.

Info: interpello Ministero Lavoro 22 maggio 2013

Leggi anche: interpelli 2 maggio 2013.

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