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Da aprile il via alla gestione del Durc interno

Dal prossimo aprile sarà attivo il sistema di gestione del Durc interno attraverso il quale l’Inps rileverà, mensilmente, la presenza di “situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale” (art. 1, c. 1175 della legge finanziaria 2007*).

Secondo l’anticipazione data dall’Inps con il messaggio 2889 del 27 febbraio, sarà l’Istituto a interrogare, a metà di ogni mese, i propri archivi elettronici allo scopo di rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici.

Si supera così la procedura della richiesta del Durc da parte del datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese di richiesta dei benefici.

Il sistema elettronico consente anche alle aziende il puntuale controllo della propria regolarità contributiva. D’ora in poi, infatti, sul portale Inps, Cassetto previdenziale, i datori di lavoro potranno verificare direttamente la propria situazione.

Essa potrà presentare:

  • nessuna irregolarità (semaforo verde); 
  • presenza di irregolarità (semaforo giallo). 

In questo secondo caso il datore di lavoro riceverà, via Pec, una comunicazione: a) con l’indicazione delle irregolarità riscontrate e b) l’invito a regolarizzare le irregolarità entro 15 giorni, superati i quali, verrà attivato il semaforo rosso (Durc irregolare), con l’esclusione, ma solo per il mese in questione, dei benefici richiesti.

Per il mese successivo il sistema elettronico dell’Inps riproporrà la richiesta del Durc interno: se si ripresenterà ancora la irregolarità riscontrata in precedenza (o irregolarità di altro tipo) si riattiverà la segnalazione del semaforo giallo con la conseguente procedura dell’invito alla regolarizzazione, e con la duplice possibilità del semaforo rosso o del semaforo verde (Durc interno positivo).

* … i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

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