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La nuova autocertificazione per il rilascio del Durc

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Modificato il modello di dichiarazione per ottenere benefici per accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale*.

Lo rende noto la circolare del Ministero del lavoro 5081 del 15 marzo, nella quale si legge che il modello relativo alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Durc (Documento unico regolarità contributiva), è stato, appunto, parzialmente modificato a seguito dell’emanazione del DM 30.01.15**.

L’interessato deve autocertificare:

1) “l’assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A” (del DM 30.01,15, Ndr).
2) “il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito”.

Nell’autocertificazione l’interessato dichiara:

a) “di essere consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontri l’assenza delle condizioni… indicate;
b) si impegna a comunicare alla direzione territoriale del lavoro “qualsiasi variazione dovesse intervenire con riferimento (a quanto sopra entro trenta giorni dall’avvenuta modifica”;
c) che è a conoscenza delle “sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”.

* Art 1, c. 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
** Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc)

Info: Ministero Lavoro circolare modello illeciti ostativi Durc

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