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Periodi di guida e riposo dei conducenti, circolare ministeriale

ROMA -Pubblicata  dal Ministero dell’interno la Circolare 01 giugno 2011 n. 5033 a titolo “Periodi di guida e di riposo dei conducenti (Reg. CE 561/06) e apparecchi di controllo/registrazione (Reg. CEE 3821/85). Quesiti e chiarimenti interpretativi”.

La circolare nasce come risposta a tre quesiti posti dall’Unione CNA Fita del Veneto (Unione nazionale imprese di trasporto), relativi alla corretta applicazione delle norme in materia di “Tempi di guida e riposo degli autisti” e sul corretto utilizzo del cronotachigrafo.

Il primo quesito, inerente al corretto uso del disco cronotachigrafico, chiedeva se la normativa sopra citata fosse valida e applicabile anche per il riposo giornaliero del lavoratore. In merito a ciò la circolare appena pubblica dal Ministero stabilisce che:

“L’art. 15, paragrafo 2, del Regolamento CEE 3821/85, prescrive che quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempo devono:

a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo essere inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento del foglio;

b) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo”.

Dalla lettura della norma in esame si evince, pertanto, che i periodi di riposo giornaliero  vanno registrati o inseriti manualmente sotto il simbolo  (lettino), anche quando il conducente si allontana dal veicolo portando al seguito il foglio di registrazione o la carta tachigrafica”.

Il secondo quesito sollecitava chiarificazioni su come il lavoratore debba gestire, nel rispetto della normativa vigente, gli spostamenti del veicolo durante l’interruzione o il riposo giornaliero. In merito a ciò il ministero ha stabilito che:

“Con la nota di orientamento n. 3 (All. 1), la Commissione europea ha indicato l’approccio da seguire qualora vi fosse la necessità di interrompere la pausa, il riposo giornaliero o settimanale per spostare un veicolo in determinati luoghi o in situazioni di emergenza, disponendo che se circostanze straordinarie, ragioni di oggettiva emergenza ovvero un ordine specifico da parte dì un organo di polizia o di un’altra autorità impongono di spostare il veicolo, il conducente può, in linea di principio, interrompere il riposo, senza incorrere nella relativa sanzione.

E ancora: “Poiché la nota orientativa della Commissione fa riferimento anche a circostanze straordinarie, si ritiene che se il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti, ad esempio per spostare il veicolo, per anticipare le operazioni di carico/scarico della merce per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze organizzative del terminal che ha necessità di liberare urgentemente l’area destinata al carico/scarico e non dispone di propri autisti da destinare a tale attività, oppure per fare defluire il traffico in un’area di parcheggio su disposizione dell’organo di Polizia Stradale, tale interruzione non può essere considerata un’infrazione.

In tali casi, il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha determinato l’interruzione della pausa o del riposo (giornaliero o settimanale) prima di intraprendere il viaggio, avendo altresì cura di far vistare tale annotazione manuale dall’organo di polizia o dall’autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo (ad esempio, l’ente che gestisce il terminal).

Qualora ciò non sia possibile il conducente dovrà in ogni caso integrare detta annotazione manuale con i necessari dati identificativi dell’ organo di polizia o dell’ autorità che ha autorizzato lo spostamento del veicolo, allo scopo di consentire ogni eventuale riscontro sulla veridicità dei fatti ivi indicati.

Si evidenzia, infine, come la nota orientativa comunitaria prenda in considerazione l’interruzione della pausa o del riposo solamente «per alcuni minuti», che deve essere giustificata dal verificarsi di un evento straordinario ed eccezionale e non, viceversa, per istituire una prassi illegittima finalizzata a limitare i periodi di riposo prescritti In modo tassativo dalla normativa comunitaria”.

Ulteriori delucidazioni relative alla registrazione dei periodi di guida con tachigrafi digitali, era quanto richiesto con il terzo quesito dall’Unione CNA-Fita. La risposta del ministero in merito a ciò è stata la seguente.

Per i conducenti che effettuano frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico:

“Dal momento che i tachigrafi digitali registrano i dati con maggiore accuratezza di quelli analogici, è possibile che i conducenti in tali circostanze abbiano un numero maggiore di registrazioni di periodi di guida se utilizzano un tachigrafo digitale invece di un modello analogico.

Infatti, quello digitale registra come attività di guida un intero minuto anche se in tale intervallo temporale la guida si sia limitata in concreto ad uno spostamento di pochi secondi, comunque superiore a 5 secondi (2).

Per incoraggiare la rapida diffusione del tachigrafo digitale e garantire al tempo stesso ai conducenti equità di trattamento indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato la Commissione europea è del parere che gli organi nazionali di controllo dovrebbero applicare una certa tolleranza nei confronti dei conducenti di veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale.

La tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza. Si precisa che la stessa dovrà essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri”.

Per approfondire: la notizia Ministero dell’Interno, Circolare 01 giugno 2011, n. 5033 – Periodi di guida e di riposo dei conducenti pubblicata sul sito Olympus.

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