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Campi elettromagnetici, sorgenti giustificabili e non

L’art. 206 del TU 81/08 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza  derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro.

Fra i compiti del datore di lavoro vi è la valutazione di tutti i rischi, inclusi gli effetti nocivi per il corpo umano “a breve termine”*.
Se la  natura e l’entità dei rischi non sono tali da rendere necessaria un’ulteriore e più dettagliata valutazione, attraverso misurazioni e calcoli dei livelli dei campi elettromagnetici, il datore di lavoro può includere nel DVR una giustificazione (art. 181, c. 3, del TU 81/08).

Pertanto, vi sono situazioni e attrezzature di lavoro (le cosiddette “sorgenti giustificabili” ) che non comportando rischi  per la salute, in quanto le esposizioni sono inferiori ai livelli di riferimento indicati nella raccomandazione europea 1999/519/CE, non richiedono misurazioni dei campi elettromagnetici. È la Norma tecnica CEI EN 50499 Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, che  elenca le condizioni espositive giustificabili. Tra queste, le reti di distribuzione dell’energia elettrica nei luoghi di lavoro a 50 Hz, indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso.

La “giustificazione” del rischio si applica, di solito, negli uffici, nei negozi, negli alberghi, ecc. Non sono invece giustificabili e richiedono quindi la misurazione e i calcoli approfonditi dei campi le attività elencate nella Norma tecnica appena ricordata, quali:

  • la saldatura elettrica e dielettrica, gli impianti di riscaldamento a induzione, i treni e tram azionati ad energia elettrica, le centrali elettriche;
  • i lavori degli installatori e manutentori di sistemi fissi di telecomunicazioni, dei manutentori di linee elettriche, dei saldatori ad arco o a induzione o a scarica capacitiva, gli installatori e manutentori di sistemi radar, i fonditori di metalli preziosi, gli addetti a macchine dielettriche utilizzate nel settore tessile o lavorazione di legno o plastica;
  • in ambiente sanitario: gli operatori RM (risonanza magnetica), i medici e personale sanitario che utilizza elettrobisturi e apparecchiature similari, i fisioterapisti che utilizzano apparati di diatermia, gli addetti alla manutenzione e riparazione di apparecchiature/impianti medicali emittenti campi elettromagnetici, ecc.

* 1 …Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti:

a) dalla circolazione di correnti indotte;
b) dall’assorbimento di energia;
c) da correnti di contatto.

2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine nè i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

Continua giovedì 24 ottobre: definizioni inquinamento.

Leggi: Vdr entro 31 ottobre 2013.

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