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Emilia, nota Ministero: nessuna liberatoria è ammessa per sicurezza lavoro

ROMA – “Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e, in particolare, a quelli della zona dell’Emilia Romagna colpita dai recenti drammatici terremoti precisa che la stabilità e la solidità degli edifici è un requisito di sicurezza espressamente previsto nell’allegato IV del Decreto Legislativo 81/2008 che disciplina la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il mancato rispetto di questo requisito è penalmente sanzionato e nessuna liberatoria può neutralizzare tale sanzione”.

Questa per intero una nota diffusa dal Ministero del lavoro e riportata dall’Agenzia parlamentare AgenParl. La nota arriva dopo la notizia diffusasi ieri e partita da una denuncia di CGIL Emilia Romagna riguardante alcune imprese emiliane, che avrebbero chiesto ai lavoratori personali liberatorie per la ripresa delle attività aziendali.

Le liberatorie che avrebbero dovuto oltrepassare l’ordinanza della Protezione civile sulla valutazione della sicurezza e dell’agibilità sismica degli edifici produttivi pubblicata il 2 giugno e che ricordiamo aver dichiarato:

“Ordinanza del capo dipartimento della protezione civile, 2 giugno 2012 – Procedure per la valutazione della sicurezza e dell’agibilità sismica degli edifici ad uso produttivo in conseguenza degli eventi sismici nel maggio 2012 (G.U n 130 6 giugno 2012).

Art. 1 – 1. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012 individuati nell’allegato 1 alla presente ordinanza, il titolare dell’attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate”.

I comuni richiamati dall’allegato I sono: Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma, Ficarolo, Fiesso, Umbertiano, Gaiba, Occhiobello, Stienta, Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Bomporto, Camposanto, Carp, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda.

Info: Ordinanza del capo dipartimento della protezione civile, 2 giugno 2012.

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