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“Lavoro intermittente” anche per gli assistenti degli stabilimenti balneari

È possibile impiegare il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività di assistenza ai bagnanti con contratto di lavoro intermittente (*), assimilando tale figura al personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali di cui al n. 19 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 (**)?

Lo hanno chiesto alla Direzione interpelli del Ministero del Lavoro l’Associazione generale Cooperative italiane, la ConfCooperative e la Lega Coop.

Nella risposta, che è stata affermativa, la Interpelli ha richiamato il D.Lgs 276/2003 (Legge Biagi) e la più recente L. 92/2012, secondo cui  l’individuazione delle attività lavorative per le quali è ammesso il ricorso al contratto di lavoro intermittente è rimessa:

  • alla contrattazione collettiva, oppure;
  • alla tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657(in assenza della disciplina contrattuale, secondo quanto previsto dal D.M. 23 ottobre 2004).

Nello specifico, si rileva nella risposta all’interpello, la figura del “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della tabella del Regio Decreto 2657, risulta assimilabile a quella dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari.

Infatti, esaminato lo svolgimento dell’attività di entrambe le categorie,  “appare evidente che le funzioni svolte dal personale degli stabilimenti di bagni e acque minerali e dagli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari è sostanzialmente identica.

In entrambe le ipotesi, infatti, la prestazione richiesta agli operatori consiste nello svolgere assistenza e/o soccorso ai bagnanti delle strutture acquatiche dei parchi termali  nel primo caso e delle località balneari nel secondo.

(*) È il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro “su chiamata” e può essere concluso qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni a carattere discontinuo.

(**) Il Regio Decreto elenca una serie di specifiche attività relative a differenti settori che,
“per il carattere di discontinuità… si prestano tuttora ad essere considerate quale parametro oggettivo per l’individuazione delle prestazioni cui è possibile applicare la disciplina del lavoro intermittente”.

Info: interpelli 27 marzo 2013.

Continua venerdì 5 aprile: crowdsourcing.

Leggi anche: interpelli 8 marzo e 5 febbraio 2013.

Leggi

Approfondimento sulla sicurezza sul lavoro negli stabilimenti balneari –  Anfos.it

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