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Lavori in locali chiusi sotterranei, serve la verifica di compatibilità

L’art. 65 del TU 81/08 prevede che possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei: quando ricorrano particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque, anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3).

Questo, in condizioni di assenza di emissioni di agenti nocivi, e con la garanzia che vengono assicurate, sempre, idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.).

Nell’interpello (serie del 24 giugno 2015 Ndr) posto dal Consiglio nazionale degli ingegneri si chiede se è corretta l’interpretazione secondo la quale in presenza delle condizioni (sopra esposte, Ndr) vi può essere “permanenza di lavoratori in detti locali per l’ intera giornata lavorativa contrattuale”.

La Commissione a proposito delle modalità di utilizzo dei locali oggetto dell’ interpello, ricorda che il potere dell’organo di vigilanza di consentire l’uso dei locali … anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche…. “si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall’ordinamento all’utilizzazione dei locali, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito” (nel caso, la salute e sicurezza dei lavoratori, Ndr).

E conclude: “il provvedimento di autorizzazione:

  • deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al c. 3 dell’art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni “non diano luogo ad emissione di agenti nocivi”;
  • presuppone il rispetto del TU 81/08 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (c. 2, del citato art. 65)”.

Sulla specifica domanda per la “permanenza di lavoratori in detti locali per l’intera giornata lavorativa contrattuale”, la Commissione conclude che “nell’ambito dell’atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull’orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima”.

Info: interpello 24 giugno 2015 locali seminterrati e interrati

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