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Consulta, illeggitime alcune parti dell’art. 14 del Testo Unico 81

ROMA – La Corte Costituzionale, con la sentenza n.310 del 5 Novembre 2010, si è espressa sulla necessità della motivazione nel provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, dichiarando illegittimo l’art. 14 comma 1 Dlgs 81/08 nella parte in cui prevede la non applicabilità dell’art. 3 comma 1 L. 241/90, in materia di trasparenza dell’azione da parte della pubblica amministrazione.

A conferma di una chiara azione della Pubblica Amministrazione, la motivazione consentirebbe di ricostruire le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Infatti l’art. 3 comma 1 L. 241/90 impone che ogni provvedimento della Pubblica Amministrazione debba essere motivato, con l’indicazione espressa dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto alla base della motivazione; viceversa l’art. 14 del T.U. In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non prevede tale obbligo, disattendendo così il dettato normativo.

In ragione di quanto appena sostenuto la Consulta si è dichiarata sulla illegittimità dell’art. 14 T.U., dichiarando che: “l’esigenza di conoscibilità dell’azione amministrativa si realizza attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni ed il procedimento logico seguiti dalla autorità amministrativa ….- ha continuato poi la Corte-… la giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, non è in alcun modo compromessa dall’esigenza che l’amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell’istruttoria”.

A seguito di tale decisione, le amministrazioni competenti ex art. 14 Dlgs 81/08 nella sospensione dell’attività imprenditoriale dovranno motivare la decisione.

A corredo di tale sentenza il Ministero del lavoro, per opera della Direzione generale per l’attività ispettiva, ha emanato in data 8 Novembre 2010 la nota protocollo n. 18802, con la quale ha definito le modalità operative necessarie all’adozione del provvedimento motivato di sospensione dell’attività imprenditoriale.

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