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Tre Seveso in 30 anni

La Direttiva europea Seveso ter, inserita in questi giorni nella GU,  aggiorna la normativa sui controlli nelle aziende che trattano sostanze pericolose. Entrerà in vigore nel giugno 2015,  a distanza di due anni, quindi, dalla sua approvazione da parte del Consiglio europeo.

Perché “Seveso ter”? Perché è la terza versione della Direttiva concernente il controllo dei rischi da incidente rilevante (*) che coinvolgano sostanze pericolose.

La prima Seveso fu adottata in conseguenza del gravissimo incidente (**) che indusse l’UE a rendere obbligatoria la prevenzione dei grandi rischi industriali. Per effetto della Direttiva (la 82/501/CEE, recepita in Italia con il DPR 175/88, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali), a tutti gli Stati membri fu imposto di censire gli stabilimenti a rischio identificando le sostanze pericolose usate. Le imprese interessate a questo obbligo, hanno dovuto:

  • dotarsi di un piano di prevenzione e di un piano di emergenza;
  • controllare anche le opere di urbanizzazione contermini agli stabilimenti a rischio,
  • informare gli abitanti delle zone limitrofe.

In Italia il controllo spetta alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA),  ai Comitati Tecnici Regionali (CTR) e ai Vigili del Fuoco.

Nella Seveso II, che è la Direttiva 96/82 CEE fatta propria dall’Italia con il  DLgs. 334/99, vennero inserite le “classi di pericolosità”, grazie alle quali fu ulteriormente esteso il campo di applicazione dei controlli che interessano “stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche” e nei quali vengono utilizzati procedimenti particolari, quelli che sono ben individuati in un allegato della Direttiva.

La Seveso III, (direttiva CEE 105/2003):

  1. introduce nuove misure di prevenzione e un più efficace controllo degli incidenti negli stabilimenti  che detengono nitrato di ammonio, materiale pirotecnico nelle aziende minerarie;
  2. abbassa i valori limite per le sostanze tossiche;
  3. innalza i limiti per le sostanze ritenute cancerogene.

Fra gli adempimenti imposti dalla direttiva che sono definiti dagli articoli 5, 6 e 8 del provvedimento europeo, vi è l’obbligo delle imprese della presentazione del Rapporto di sicurezza  all’autorità competente. Il rapporto va riesaminato: a) ogni 5 anni; b) ad ogni modifica che costituisca aggravio del preesistente livello di rischio; c) ogni volta che intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza.

Motivo storico della Seveso ter, i gravi  incidenti di Aznalcollar (Spagna) del 1998, di Enschede (Paesi Bassi) del 2000 e di Tolosa (Francia) del  2001.

(*) Sono incidenti rilevanti “un’emissione, un incendio o un’esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di un’ attività industriale che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l’uomo, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e per l’ambiente e che comporti l’uso di una o più sostanze pericolose”.

Le attività soggette a particolare controllo sono elencate nell’all. 1 della Seveso I,  riferite “a qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali e che comportino o possano comportare l’uso di una o più sostanze pericolose e che possano presentare rischi di incidenti rilevanti… ma anche…. il trasporto effettuato all’interno dello stabilimento per ragioni interne … e il deposito connesso a queste operazioni all’interno della fabbrica… ed infine … qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate in un secondo allegato (della norma)”.

(**) Il disastro di Seveso (comune della Brianza, a nord di Milano) si verificò il 10 luglio del 1976 nell’Azienda ICMESA di Meda, per la fuoriuscita di una nube di diossina, una delle sostanze tossiche più pericolose, che investì una vasta area di terreni limitrofi alla fabbrica. Gli esiti immediati dell’incidente interessarono oltre 250 persone (dermatosi) ma si manifestarono fino agli anni ’90 (danneggiamento dell’apparato riproduttivo maschile).

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