Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha chiesto alla Commissione interpelli il parere sulla identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Leggi: interpelli sicurezza lavoro 24 giugno 2015).
La domanda. “È possibile per l’ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all’allegato”.
I requisiti dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datore di lavoro, che intenda svolgere i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti sono individuati dal DM 06 marzo 2013*.
Il decreto:
- identifica un prerequisito individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore** e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente;
- specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di formazione (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari, area relazioni/comunicazioni)***.
Per la Commissione il decreto 6 Marzo 2013 impone al soggetto che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree elencate di documentare il possesso di almeno uno dei criteri in relazione a ognuna delle tre aree.
E così, l’ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione: per datore di lavoro con i compiti di RSPP; lavoratori; dirigenti e preposti; a condizione che documenti il possesso dei criteri del Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche” per la quale voglia svolgere le attività di docenza.
* Di attuazione dell’art. 6, c. 8, lett. m-bis del TU81/08.
** Non è richiesto al datore di lavoro che svolge il ruolo di formatore.
*** “La qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica.
Info: testo dell’interpello 2/2015 criteri qualificazione formatore
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Interpello aggiornamento formatori sicurezza del 2 novembre 2015
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