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Interpello sui requisiti degli ingegneri docenti nei corsi per la sicurezza

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha chiesto alla Commissione interpelli il parere sulla identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Leggi: interpelli sicurezza lavoro 24 giugno 2015).

La domanda. “È possibile per l’ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all’allegato”.

I requisiti dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datore di lavoro, che intenda svolgere i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti sono individuati dal DM 06 marzo 2013*.

Il decreto:

  • identifica un prerequisito individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore** e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente;
  • specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di formazione (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari, area relazioni/comunicazioni)***.

Per la Commissione il decreto 6 Marzo 2013 impone al soggetto che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree elencate di documentare il possesso di almeno uno dei criteri in relazione a ognuna delle tre aree.

E così, l’ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione: per datore di lavoro con i compiti di RSPP; lavoratori; dirigenti e preposti; a condizione che documenti il possesso dei criteri del Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche” per la quale voglia svolgere le attività di docenza.

Di attuazione dell’art. 6, c. 8, lett. m-bis del TU81/08.
** Non è richiesto al datore di lavoro che svolge il ruolo di formatore.
*** “La qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica.

Info: testo dell’interpello 2/2015 criteri qualificazione formatore

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Interpello aggiornamento formatori sicurezza del 2 novembre 2015

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