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Ministero Ambiente, in GU il regolamento bonifica punti vendita carburante

ROMA – Bonifiche punti vendita carburante. È in vigore da oggi 7 aprile 2015 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso 23 marzo il Decreto 12 febbraio 2015, n. 31 con il Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il regolamento riporta le procedure per gli interventi di bonifica ambientale dei punti vendita e della aree limitrofe, con l’obiettivo di prevenire i rischi per la salute derivanti dall’esposizione alle sostanze inquinanti e di garantire un riutilizzo sicuro delle aree bonificate.

Suoli, acque sotterranee, aree di sedime. Criterni generali per la caratterizzazione, analisi di rischio e messa in sicurezza e bonifica. Modalità criteri e termini degli interventi. Il provvedimento arriva in attuazione dell’articolo 252 comma 4 e 242 comma 13 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero delle Norme in materia ambientale.

Contiene in allegato la Short-List dei parametri da ricercare nelle aree interessate da attività di distribuzione carburanti e i Criteri semplificati per l’applicazione dell’analisi di rischio alla rete carburanti.

Info: Ministero Ambiente regolamento bonifica punti carburante

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