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La verifica della formazione del datore di lavoro e dirigenti dell’impresa affidataria

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L’art.100, co 6-bis, del TU 81/2008* stabilisce che “il committente o il responsabile dei lavoro, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti all’art.97 co 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (DLgs 12 aprile 2006, n. 163) si applica l’art. 118, co. 4, secondo periodo, del medesimo DLgs”.

Con questa premessa la Commissione interpelli (serie 12 maggio 2016) risponde all’istanza pervenuta in merito alle modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi del richiamato art. 100.

La domanda, in particolare intende conoscere in che modo il committente o il responsabile dei lavori “possono assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente:

  • il datore di lavoro;
  • i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008**”.

La Interpelli premette anche la disposizione dell’art 90 del TU, per cui il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti ad effettuare la “verifica tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi***”.

Precisato che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione dell’art. 97, la Commissione conclude che spetta al committente o al responsabile dei lavori:

1- acquisire “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”;
2- verificare “l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione, o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria”.

* Piano di sicurezza e di coordinamento.
** “Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”.
** “Secondo le modalità stabilite all’allegato XVII dello stesso TU”.

Info: interpello sicurezza lavoro 12 maggio 2016 n.7

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