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La formazione del RSPP va integrata solo in presenza di nuovi rischi

Il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati ha chiesto il parere della Commissione interpelli sull’obbligatorietà o meno, per i docenti nominati Rspp, di partecipare anche ai corsi di formazione dei lavoratori di cui al c. 7 dell’art. 37 del TU 81/08.

Il caso esposto in questione riguardava la circostanza in cui un dirigente scolastico, datore di lavoro, aveva obbligato i propri docenti, già incaricati delle funzioni di RSPP e sottoposti quindi allo specifico corso formativo (art. 32 del TU), a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti (art. 37 del TU).

Il comportamento del dirigente, secondo la Commissione, non è stato corretto in quanto “la formazione erogata ai docenti per lo svolgimento dei compiti di RSPP in conformità alle previsioni dell’Accordo Stato -Regioni del 26 gennaio 2006, è superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori” ex art. 37 del TU.

Se poi la formazione alla quale i Rspp si sarebbero dovuti ulteriormente sottoporre era quella propria dei preposti o dirigenti, si è fatto osservare che la prima formazione, anche se di contenuto formativo diverso, “garantisce sicuramente una formazione “adeguata e specifica” (art. 37 del TU). Infatti, in quanto risponde a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, essa è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.

Allo scopo, la Commissione ha anche richiamato l’art. 32, c. 5 bis del TU, inserito dall’art. 32, c.1, lett. c), della Legge n. 98/2013: “…in tutti i casi di formazione e aggiornamento…in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati…”.

L’interpello si chiude con questa precisazione. “La formazione del Rspp, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, è valida ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi”*.

* I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro (…), un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

** Comma 6, art. 37 del TU.

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