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Sicurezza lavoro studi professionali, accordo Confprofessioni sindacati

ROMA – Confprofessioni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno siglato il 31 gennaio un “Accordo applicativo del decreto legislativo n.81 del 2008”, protocollo d’intesa per la salute e sicurezza per i dipendenti degli studi professionali, dei collaboratori e dei liberi professionisti.

Sono quattro i punti cardine dell’accordo: il ruolo degli organismi paritetici, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, la formazione  e l’esimente.

Gli organismi paritetici presenti nel settore, vengono valorizzati dall’accordo che affida loro competenze in materia di coordinamento, collaborazione e erogazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

Per quanto riguarda il RLS l’accordo ne stabilisce la presenza di uno  in ogni studio professionale. Il rappresentante è eletto e dura in carica 5 anni. Nel caso non fosse eletto i lavoratori possono fare riferimento al RLT, figura segnalata dell’ente paritetico territoriale. Il RLS avrà acesso alla documentazione per la sicurezza compreso il documento di valutazione rischi, DVR, di cui puo’ chiedere copia. Il RLS ha un ruolo consultivo e supporta il datore di lavoro nella designazione del RSPP, degli addetti antincendio e primo soccorso e nella programmazione delle attività formative. Il responsabile dovrà a sua volta ricevere adeguata formazione per almeno 32 ore, di cui 12 devono essere dedicate alla formazione sui specifici rischi del settore. Il RLS dovrà successivamente sottoporsi ad aggiornamento tramite corsi di quattro ore per RLS di studi che occupano da 15 a 50 persone o otto ore per RLS di studi che occupano più di 50 persone.

Sempre in materia di formazione l’accordo stabilisce che ogni lavoratore debba ricevere adeguata formazione. La formazioneper lavoratori in settori a rischio basso avrà la durata di 4 ore, a rischio medio 8 ore e 12 ore di formazione saranno necessarie per lavoratori impiegati in settori a rischio alto.

Per quanto riguarda l’informazione dei lavoratori le parti convengono che la documentazione elaborata dall’Ente paritetico nazionale degli studi professionali (E.Bi.Pro.) costituisce fonte di informazione ufficiale per i lavoratori del settore. L’accordo stabilsce inoltre che riguardo al rischio stress lavoro correlato la Guida redatta dal’E.Bi.Pro. venga adottata come strumento operativo per l’applicazione pratica della valutazione.

Infine in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, come previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 81/08, la parti si impegnano attraverso gli organsmi paritetici a predisporre modelli di gestione e organizzazione esimenti.

Per approfondire: Accordo applicativo del decreto legislativo n.81 del 2008 (PDF).

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