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VVF chiarimenti modalità predisposizione fascicolo tecnico resistenza fuoco

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La circolare del Dipartimento dei VVF del Ministero dell’interno 21.06.2016 si presenta con l’obiettivo, da una parte, di chiarire i casi in cui è previsto l’obbligo di produrre il fascicolo tecnico da parte del produttore*, e dall’altra di definire le modalità della sua presentazione.

Il primo chiarimento. Si spiega, nel caso di prodotti marcati CE ai sensi del norma più generale del CPR – Regolamento UE n.305/2011 (il fascicolo tecnico non è necessario) il regolamento non è in contrasto con I DDMM 16.2007 e 3.8.2015*.In questi casi peraltro, occorre “osservare integralmente le disposizioni comunitarie vigenti”**.

Sulle modalità presentazione del fascicolo. Possono essere seguite le norme EXAP (“previste per garantire la classe di resistenza al fuoco nel campo di applicazione estesa”), cosicchè il rapporto di classificazione, predisposto in accordo con la richiamata EN 15725, ritenuto essenziale e già comprensivo degli elaborati grafici del campione e dei criteri di estensione, fa in modo che il fascicolo non abbia bisogno di altra elaborazione (il rapporto deve essere integrato “dal parere tecnico positivo del laboratorio che firma il rapporto di classificazione estesa”.

Se per le modalità si ricorre, invece a norme non EXAP, vanno applicate le disposizioni ministeriali indicate nella circolare.

La differenza? Sta nelle modalità di espressione del parere tecnico positivo all’estensione che è formulato: a) da parte del laboratorio di prova che ha prodotto il rapporto di classificazione su campioni standard in caso di applicazione del DM16/2/2007; b) da parte di un laboratorio (autorizzato) di prova in caso di applicazione del DM 3/8/2015.

* Documento di cui al DM 16.2007 e DM 3.8.2015, da predisporre in caso di “variazioni di prodotti, elementi costruttivi o strutturali non rientranti nel campo di applicazione diretta del risultato di prove di resistenza al fuoco”.

** Compresa l’UNI EN 15725 “Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione”(L ‘applicazione estesa deve essere assicurata dal laboratorio che ha prodotto lo specifico tesi al fuoco. Se i risultati di prova saranno utilizzati da più di un laboratorio, allora l’applicazione estesa sarà assicurata da uno di questi laboratori che si consulterà con gli altri laboratori).

Info: Norme di prevenzione incendi, circolare 21-06-2016

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