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Dal marzo 2014 nel TU, il Titolo X-bis per la direttiva UE prevenzione ferite da taglio

I Titoli in cui è organizzata la materia del TU 81/08, si sa, sono 13, o almeno lo sono stati fino all’inserimento del Titolo X-bis , inserito, ovviamente subito dopo il Titolo X, ai sensi del DLgs 19/2014, Attuazione della Direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da Hospeem e Fsesp, in materia appunto di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario, pubblicato sulla GU n.57 del 10 marzo 2014*.

I nuovi articoli sono il 286-bis, Ambito di applicazione, il 286-ter, Definizioni, il 286-quater, Misure generali di tutela, il 286-quinquies, Valutazione dei rischi, il 286-sexies, Misure di prevenzione specifiche e il 286-septies, Sanzioni.

Le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

I datori di lavoro di questi soggetti hanno l’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro.

In particolare il personale sanitario deve essere adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti, potendo contare su misure idonee a eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite edinfezioni sul lavoro attraverso l’elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto, oltretutto …. delle tecnologie più avanzate, dei fattori psicosociali legati all’esercizio della professione e dell’influenza esercitata sui lavoratori dall’ambiente di lavoro, che provveda a non supporre mai inesistente un rischio, applicando nell’adozione delle misure di prevenzione un ordine di priorità rispondente ai principi generali dell’art. 6 della Direttiva 89/391/CEE e degli artt 3, 5 e 6 della Direttiva 2000/54/CE .

La prima direttiva, 89/391/CEE, definita Direttiva quadro del Ssl, è del 1989 e garantisce prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza in tutta Europa, sebbene gli Stati membri siano autorizzati a mantenere o stabilire misure più severe.

Nel 2004 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione, la COM(2004)62, sull’attuazione pratica delle disposizioni delle direttive concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro, e cioè:

  • la 89/391 CEE (direttiva quadro);
  • la 89/654 CEE (luoghi di lavoro);
  • la 89/655 CEE (attrezzature di lavoro); 
  • la 89/656 CEE (attrezzature di protezione individuale);
  • la 90/269 CEE (movimentazione manuale di carichi);
  • la 90/270 CEE (attrezzature munite di videoterminale).

La seconda Direttiva, 2000/54/CE ha riguardato la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

* La Commissione europea aveva presentato, il 26 ottobre 2009, una proposta di direttiva di attuazione dell’accordo quadro, concluso da Hospeem (Associazione datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e Fsesp (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici), organismi entrambi riconosciuti nel 2006 quali parti sociali europee del settore ospedaliero e sanitario (conformemente all’art. 138 del Trattato CE).

Leggi il primo approfondimento: le integrazioni al Tu sicurezza lavoro 

Leggi: la versione dicembre 2014 del TU pubblicata il 16 dicembre 

Leggi: i due approfondimenti marzo 2014 sulla direttiva ferite da taglio

Continua giovedì 18 dicembre 2014…

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