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Telelavoro e congedo per donne vittime di violenze di genere, nel decreto 80/2015

Nel precedente articolo si sono illustrate alcune delle modifiche apportate dal decreto delegato 80/2015 sul Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Dlgs 151/2001). Altre riguardano i congedi parentali, il lavoro notturno, le dimissioni delle lavoratrici madri, le lavoratrici madri autonome, imprenditrici agricole e libere professioniste.

Gli artt. 23 e 24 del decreto delegato riguardano rispettivamente le disposizioni in materia di telelavoro e di congedo per le donne vittime di violenze di genere.

A proposito del primo argomento  “i datori di lavoro privati che facciano ricorso all’istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi sindacali…, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti”.

Sul congedo per le donne vittime di violenza di genere, il testo dell’art. 24 del decreto delegato prevede che la dipendente di datore di lavoro pubblico o privato*, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al tale percorso per un periodo massimo di tre mesi.

Se si tratta di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le interessate hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all’astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.

Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire “un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa”.

Il periodo di sospensione è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni secondo quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali. In caso di mancata regolamentazione…, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

* Con esclusione del lavoro domestico.
** L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

Leggi: Dlgs 80/2015 tutela lavoratrici madri

Continua lunedì 13 luglio 2015: chiarimenti in circolare Inps 

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