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Sorveglianza medica e fisica per la protezione da radiazioni ionizzanti

Il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre, per ogni lavoratore, “il libretto personale di radioprotezione”* e inviarlo al Ministero del Lavoro, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro – Divisione VI.

Oltre ai dati occupazionali (impresa, mansioni del lavoratore), il libretto deve contenere, in particolare, i dati della sorveglianza medica, relativi alla valutazione delle dosi inerenti all’attività svolta, i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di validità.

Della sorveglianza è incaricato il medico autorizzato** cui spetta, tra l’altro di:

  • eseguire le analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e delle mansioni … e valutare lo stato di salute del lavoratore;
  • assistere il datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normali, che in caso di esposizioni accidentali o d’emergenza;
  • comunicare il giudizio d’idoneità al lavoro con radiazioni ionizzanti e indicazione dei limiti di validità del giudizio;
  • comunicare alla Direzione territoriale del lavoro e all’ASL i casi di malattia professionale, entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi;
  • informare il lavoratore sul significato delle dosi ricevute, degli esami medici e radio tossicologici.

La sorveglianza medica può essere svolta anche dal Medico competente ma a favore solo di alcune categorie di lavoratori (quelli con limiti di esposizione non elevati).

I dati dosimetrici vengono compilati dall’esperto qualificato***.

All’esperto in fisica medica compete, invece di “agire o consigliare sulla dosimetria delle persone interessate alle esposizioni, sullo sviluppo e l’impiego di tecniche e attrezzature complesse, sull’ottimizzazione, sulla garanzia di qualità, compreso il controllo della qualità, e su altri problemi riguardanti la radioprotezione relativa alle esposizioni…”

*Art. 62 c. 2 lettera e) DLgs. 230/1995 e c. 3. Oltre al DLgs 230, i riferimenti della materia sono il DLgs 241/2000, il Decreto interministeriale 04.01.2001 e il Decreto interministeriale 03.10.2001
** “Deve possedere la specializzazione e l’addestramento necessari a garantire la sorveglianza medica, requisiti che devono essere riconosciuti dal Ministero della salute”.
*** “Deve possedere le cognizioni e l’addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione”.

Continua lunedì 10 febbraio: Ministero Lavoro gestione radioprotezione.

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