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DPI, regolamento europeo da applicare nel 2018, per alcuni articoli nel 2016

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Il regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016: 1) stabilisce “i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)* che devono essere messi a disposizione sul mercato**, “al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori”, e
2) stabilisce “norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione ( art 1)”.

L’art. 2 (Ambito di applicazione) dispone che il regolamento si applica ai dispositivi di protezione individuale (DPI) che possono essere messi a disposizione sul mercato solo se… soddisfano il regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni…

Il Regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione:
a) “degli articoli da 20 a 36 e dell’articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell’articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018”.

I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all’allegato II del regolamento (requisiti di carattere generale applicabili a tutti i tipi di DPI – Innocuità dei DPI, Comfort ed efficacia, Istruzioni e informazioni del fabbricante; requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI, requisiti supplementari specifici peri rischi speciali – Protezione da impatto meccanico, da cadute, da vibrazioni meccaniche, da compressione statica di una parte del corpo, dalle lesioni meccaniche, contro i liquidi, dagli annegamenti, dagli effetti nefasti del rumore, dal calore del fuoco, dal freddo, dalle scosse elettriche, dalle radiazioni, protezione respiratoria).

Se l’allegato II si occupa dei requisiti essenziali dei DPI, l’allegato I definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.

Sono però numerosi gli allegati del Regolamento appena pubblicato sulla GU europea. Ne ricordo alcuni che mi sono sembrati più importanti per la conoscenza del lettore: allegato III, documentazione tecnica per i DPI, allegato IV, controllo interno della produzione, allegato IX, dichiarazione di conformità UE.

Nel corso della breve serie di interventi che seguiranno sulla rubrica, cercherò di esporre quanto di più significativo mi è parso nella lettura del Regolamento europeo del 9 marzo.

* “a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso”.

** La “fornitura di DPI per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.

Info: Regolamento UE 2016/425 che abroga la Direttiva 86/686 CEE

Continua mercoledì 6 aprile 2016: obbligo fabbricanti e valutazione conformità 

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