Richiedi un preventivo gratuito

Nel Clp 1272/2008 i pericoli delle sostanze chimiche per la salute

I pericoli che le sostanze chimiche comportano alla salute, sono riportati sulle etichette dei prodotti e nelle schede di dati di sicurezza.

Se ne occupa la parte III dell’All. I° del Clp (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008), sulle cui prima e seconda parte ci siamo soffermati nell’articolo precedente.

I danni delle sostanze chimiche sono analizzate per:

  • tossicità acuta;
  • corrosione/irritazione della pelle;
  • gravi lesioni oculari/irritazione oculare;
  • sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle;
  • mutagenicità sulle cellule germinali;
  • cancerogeneità;
  • tossicità per la riproduzione;
  • tossicità specifica per gli organi bersaglio (esposizione singola o ripetuta);
  • pericolo in caso di aspirazione.

Per ciascuna delle sostanze e delle situazioni di pericolo, oltre alla definizione, vengono indicati i particolari effetti nocivi, la classificazione delle sostanze e delle miscele, la comunicazione del pericolo, informazioni che devono apparire, tutte, insieme ad altre, sull’etichetta del prodotto.

Nella quarta parte dell’Allegato Clp i parla dei pericoli che le sostanze-miscele chimiche possono arrecare all’ambiente, (specialmente a quello acquatico).

Infine, la V parte si dedica alla classe di pericoli “supplementare per l’ Unione europea”, quella per lo strato di ozono. “Per sostanza pericolosa per lo strato di ozono s’intende una sostanza che, in base ai dati disponibili relativi alle sue proprietà e al suo destino e comportamento ambientali previsti o osservati, può presentare un pericolo per la struttura e/o il funzionamento dello strato di ozono della stratosfera.

Rientrano in questa definizione le sostanze elencate nell’All. I del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ”.

A completamento di questa trattazione, è utile ricordare che l’all. II del Clp contiene disposizioni particolari relative all’etichettatura e all’imballaggio di talune sostanze e miscele e che l’all. III fornisce un dettagliato elenco delle indicazioni di pericolo, delle informazioni supplementari sui pericoli e degli elementi supplementari dell’etichetta del prodotto.

Continua venerdì 29 maggio 2015: i nuovi pittogrammi

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo