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In quali casi le condotte sono da considerarsi come parte dello stabilimento?

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Alcuni quesiti e le relative risposte sono stati pubblicati nei giorni scorsi dal Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del DLgs. 105/2015 “ Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*.

Il primo che prenderemo in esame, chiede in quali casi le condotte sono da considerarsi come parte dello stabilimento.

Il Coordinamento risponde che sono quelle che possono essere “considerate come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stabilimento…” E allora, meglio conoscere bene la definizione che di “stabilimento” dà lo stesso 105:“tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni e connesse…” ma anche di “impianto”( unità tecnica all’interno di uno stabilimento” – fuori terra o a livello sotterraneo – ”nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate  le sostanze pericolose”). L’impianto comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte… appunto.

Il coordinamento chiarisce opportunamente che le condotte “destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna , univocamente individuato da sezionamenti, valvole  od altro”.

* È entrato in vigore il 27 luglio 2015.

Info: Ministero Ambiente Dlgs 105/2015 Quesito 2/2016

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