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Sul Rapporto di sicurezza ex DLgs 105/2015, chiarimento del Coordinamento dell’ambiente

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Fra i quesiti ai quali ha risposto il Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del DLgs.105/2015, abbiamo già scelto di proporne uno riguardante le sostanze pericolose trasportate dalle condotte degli stabilimenti.

Spetta oggi al quesito n. 4 che è stato così posto: “In quali casi i gestori devono aggiornare o presentare nuovamente il Rapporto di sicurezza ai sensi del DLgs. 105/2015?

Ecco il Coordinamento: ““1)Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2010 ed il 1° giugno 2011 – e pertanto sarebbe stato da riesaminare anche con la previgente normativa tra il 1° giugno 2015 e il 1° giugno 2016 – l’aggiornamento, da presentare entro il 1° giugno 2016, deve (doveva Ndr) essere conforme alle nuove disposizioni di cui all’art. 15, all’allegato 2 e all’allegato C (art.15, comma 6)”.

2) “Se il rapporto di sicurezza è stato presentato tra il 1° giugno 2011 ed  il 1° giugno 2015, il rapporto deve va solo integrato entro il 1 giugno 2016 (art.15, comma 7), a meno che non risultasse già conforme alle nuove disposizioni, nel qual caso verrà riesaminato alla scadenza naturale”.

Ricordiamo che l’art. 15, c. 6 lett. b del DLgs in questione disponeva a carico degli stabilimenti preesistenti, l’obbligo dell’invio del rapporto di sicurezza entro il 1°giugno 2016.

Ricordiamo anche che l’art. 15, c. 7 del provvedimento, “per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto anche nell’ipotesi ex c. 6, lettera b) “si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del DLgs 17 agosto 1999, n. 334. e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate”.

Negli altri casi, per conformarsi alla nuova normativa il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.”.

Si deve far rilevare che il Coordinamento dell’ambiente, nel rispondere al quesito di cui ci stiamo occupando, sottolinea che, sia l’ allegato 2 e, che l’allegato C al DLgs. 105/2015 “innovano significativamente i contenuti del Rapporto di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla norma previgente il D.P.C.M. 31 marzo 1989, emanato in regime di “Seveso I ad esempio introducendo aspetti allora non considerati nelle analisi di sicurezza”.

Info: quesiti applicazione Seveso III, Rapporto di sicurezza 

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