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Quali reti di idranti nelle strutture sanitarie specialistiche ambulatoriali?

“Per la rete idrica antincendio, non si dovranno più adottare le indicazioni originariamente previste nella regola tecnica verticale, che, in particolare, discriminava tra l’installazione di rete di naspi o quelle di idranti, bensì i parametri di progettazione indicati nella tabella 1 del DM 20.12.2012”.

Questa una parte della risposta 5916 del 19 maggio 2015 del Dipartimento dei VVF del Ministero dell’interno, pubblicata sul proprio sito insieme a una serie di quesiti su casi pratici per la prevenzione incendi.

Il DM 20.12.2012 contiene la Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e nella tabella 1 sono dettagliate le disposizioni vigenti e la classificazione delle reti di idranti per le diverse attività, dalle scuole, agli edifici di civile abitazione, le autorimesse, gli impianti sportivi, gli uffici, i locali di pubblico spettacolo e le strutture sanitarie.

Il quesito al quale ha risposto il Dipartimento verteva proprio sulle strutture sanitarie in particolare su quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in funzione sia del parametro dimensionale che della preesistenza o meno dell’attività in esame.

La risposta ricorda che il DM 19 marzo 2015 ha modificato, tra l’altro, le disposizioni tecniche di prevenzioni incendio relative proprio a questa categoria di attività sanitaria. E a proposito della rete di idranti, ha fornito tre indicazioni normative distinte a seconda che si tratti di:

  1. 1) Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1000 m2, per le quali non è obbligatoria la presenza di una rete idrica antincendio – DM 19 marzo 2015*;
  2. di strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m2, per le quali è prevista la rete di idranti con parametri progettuali definiti dalla tabella del p.to 37.3 del citato DM**;
  3. Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m2, per le quali è prevista l’adozione delle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla tabella 1 del DM 20.12.2012.

Quest’ultimo DM, al p.to 4.1, ha fissato nuovi criteri di progettazione per le reti idriche antincendio, in coerenza con la norma UNI 10779.

* Capo II.
** Capo III.

Info:
quesito VVF impianti antincendio strutture sanitarie 
Vigili del Fuoco quesiti online 

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Approfondimenti nuova regola tecnica antincendio strutture sanitarie 

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