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Premi e contributi ridotti per lavorazioni iniziate da oltre un biennio e non

La riduzione, dal 1° gennaio, dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali era stato previsto, come riferito nel precedente approfondimento, dall’art. 1, c. 128 della Finanziaria 2014, su proposta dell’Inail e tenuto conto dell’andamento infortunistico aziendale.

In ordine alle modalità applicative della riduzione, la Determina dell’Inail n. 67 dell’11 marzo scorso ha distinto fra:

  • soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio;
  • soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio;
  • soggetti che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, imprese del settore Navigazione, assicurati nella Gestione Agricoltura e assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio.

I primi (soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio) beneficiano della riduzione “per quelle lavorazioni per le quali nell’anno di riferimento l’Inail ha comunicato… tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle tariffe vigenti”. I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l’asbestosi, beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, “qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario”.

Riduzione anche per i soggetti tenuti all’obbligo assicurativo per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, ma che devono dimostrare “l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L’applicazione della riduzione è regolamentata dalle Modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi (M.A.T.)*, anche ai fini della durata massima del beneficio.

Capitolo a sé (ma sempre per lavorazioni iniziate da oltre un biennio) quello dei: 1) soggetti che “assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari**; 2) le imprese del settore navigazione; 3) gli assicurati nella gestione agricoltura; 3) i soggetti assicurati nella gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive. Il beneficio viene loro riservato a condizione che “per l’attività svolta l’Indice di gravità aziendale (Iga), calcolato annualmente dall’Inail e reso disponibile agli interessati, risulti inferiore o uguale all’Indice di gravità medio (Igm)*** della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento”.

* Decreto ministeriale 12 dicembre 2000.
** Art. 42 del TU 1124/1965 sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
*** “L’Indice di gravità medio esprime il numero di giornate di lavoro perse mediamente da ciascun addetto-anno a seguito di un infortunio in ambiente di lavoro o di una malattia professionale, quantificate sulla base di convenzioni internazionali recepite dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), attraverso la norma n.7249/2007”.

Leggi: La riduzione dei premi e contributi Inail è in linea con legge di stabilità 2014.

Continua lunedì 14 aprile 2014: Le modalità operative dell’applicazione della riduzione dei premi Inail.

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