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Con la L. 41/2016 l’omicidio colposo stradale è un reato autonomo

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Pubblicata sulla GU del 24 marzo la L. 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. La legge introduce modifiche al Codice penale, a quello di Procedura penale, a quello della Strada e al DLgs 274/2000 (Giudice di pace).

Codice Penale. Dopo l’art. 589* viene inserito l’art. 589-bis (Omicidio stradale, che pertanto viene considerato autonomo rispetto all’omicidio colposo previsto dal ricordato art. 589).

Eccone il testo in sintesi. “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope**, cagioni, per colpa, la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del DLgs 285/1992***, il quale, in stato di ebbrezza alcolica … cagioni per colpa la morte di una persona”.

Con la reclusione da 5 a 10 anni viene, invece, punito sia: a) l’omicida in stato di ebbrezza più lieve (se il tasso alcolemico supera 0,8 grammi per litro) e sia b) chi ha causato l’incidente in conseguenza di condotte pericolose come l’eccesso di velocità, o la guida contromano, o il sorpasso e l’inversione a rischio.

Queste pene sono aumentate:

  • se l’omicida è persona non munita di patente di guida (o con patente sospesa o revocata);
  • se il veicolo dell’omicida è sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

L’aumento della pena è previsto anche dell’art. 589ter (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). In questo caso la pena “è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni”.

Invece, le pene sono diminuite fino alla metà se l’omicidio stradale non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.

Infine, si legge nell’art. 589 bis, “qualora il conducente cagioni la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo (ma la pena non può superare gli anni diciotto)”.

* (589. Omicidio colposo). Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

** (Art. 186 e 187 del codice della strada).

*** Articolo 186-bis del nuovo codice della strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool da parte di …. “b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, …; c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose….; d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati”.

Info: GU 25 marzo 2016 Legge 23 marzo 2016 n.41

Continua mercoledì 30 marzo 2016: modifiche codice penale e della strada 

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