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Ecco il nuovo Codice degli ispettori del lavoro

L’approvazione del Codice dei dipendenti pubblici (Dpr 62/2013), entrato in vigore lo scorso 19 giugno, ha rappresentato l’occasione per la modifica del Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro adottato nel 2006.

È questa la premessa della recente circolare con cui il Ministero del Lavoro ha commentato, articolo per articolo, il nuovo Codice che “costituisce non soltanto un indirizzo deontologico per il personale ispettivo ma un vero e proprio vademecum, un punto di riferimento per il corretto svolgimento dell’attività di vigilanza, che tiene conto delle novità legislative introdotte nel corso degli ultimi anni ed in particolare di quelle introdotte dalla Legge 183/2010*.

Il Codice è suddiviso in 4 capi (Definizioni e finalità, Attività propedeutica agli accertamenti, Accesso ispettivo e modalità di accertamento, Verbalizzazione e rapporto).

Nel Capo I, tra l’altro, si richiama la necessità di garantire un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo, rispondendo così all’esigenza … presente nel c.d. progetto “trasparenza ed uniformità dell’azione ispettiva con cui si è voluto garantire uno strumento per fare emergere eventuali comportamenti assolutamente “distonici” del personale ispettivo rispetto ad esplicite indicazioni ministeriali.

Nel Capo II vengono individuate le attività propedeutiche all’accesso ispettivo, a partire dalla acquisizione delle richieste di intervento fino alla preparazione della specifica attività di vigilanza, così come stabilita nella programmazione**.

Il Capo III del Codice è dedicato:

  • alle regole di condotta che il personale ispettivo è tenuto ad osservare in occasione degli accessi nei luoghi di lavoro (Obbligo di qualificarsi, art. 6, Principio di collaborazione, art. 7…);
  • alla funzione dell’ispettore del lavoro che “non consiste solo nell’accertamento di fatti costituenti violazioni in materia di lavoro e nella conseguente contestazione degli illeciti, con irrogazione delle relative sanzioni previste dell’ordinamento”, perché “l’ispettore del lavoro, in quanto organo di vigilanza, è anche istituzionalmente incaricato di fornire “indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione (…) della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggiore rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative. In particolare il personale ispettivo, sia di propria iniziativa, sia su specifica richiesta dell’interessato (lavoratore, datore di lavoro o professionista che assiste quest’ultimo) fornisce ogni chiarimento utile qualora, in occasione dell’attività di vigilanza, riscontri inosservanze o profili di non corretta applicazione di norme lavoristiche e previdenziali da cui non derivi l’adozione di sanzioni penali o amministrative”.

Per questo “le informazioni rilasciate dagli ispettori devono rivestire i caratteri della massima chiarezza, completezza ed accuratezza possibile, in quanto provenienti da un organo dello Stato e devono rispettare le indicazioni ufficiali espresse da questo Ministero”.

Il Capo IV del Codice contiene specifiche disposizioni nello sviluppo dell’accertamento all’atto della redazione dei verbali.

*Deleghe al Governo in materia… di misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

**La programmazione riguarda…l’avvio dell’azione ispettiva da eseguirsi mediante un primo accesso presso i luoghi di lavoro e/o la sede legale dell’azienda da sottoporre al controllo.

Info: Dm 15 gennaio 2014.

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