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Chiarimenti sul Pos delle aziende che forniscono calcestruzzo nei cantieri

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Il TU 81/08, art. 96, stabilisce che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti… redigono il piano operativo di sicurezza “ e però precisa che ciò “non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature”. In questo secondo caso si applica l’art. 26 dello stesso TU sicurezza lavoro, con il quale sono stati fissati gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

Sulla diversa applicazione normativa, fa chiarezza la nota del Ministero del lavoro del 16 febbraio, n. 2597, che per una più completa disanima richiama anche l’obbligo di redazione del Duvri che non si applica “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature”.

Letti insieme i due articoli 26 e 96 del TU, si desume, osserva la nota ministeriale, “che le imprese che effettuano una mera fornitura di materiali o attrezzature sono esonerate sia dall’obbligo di redazione del Pos… sia dall’obbligo di partecipazione alla redazione del Duvri”. Anche se restano fermi per le aziende interessate “gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice”*.

Sulle operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato nei cantieri temporanei o mobili, diversi operatori del settore, informa il Ministero, “hanno rappresentato la necessità di chiarire in quali casi la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una mera fornitura di materiali, tali da poter rientrare nel disposto di cui all’art. 96 e quindi esonerare le imprese dalla redazione del Pos”

Ed ecco la risposta della nota del 16 febbraio. “Per risolvere la questione la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta con la redazione di una procedura per la fornitura in cantiere, approvata il 19/01/2011 e diffusa con Lettera Circolare del 10/02/2011**.

Nella Circolare si danno precise indicazioni sulle procedure di sicurezza che deve rispettare il lavoratore dell’impresa fornitrice che, nel caso di “mera” fornitura, non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa”. E allora in caso contrario si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera.

Ancora la nota del Ministero. “Nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature”, è quindi necessario che si verifichi se si tratta di una mera fornitura (niente obbligo di Pos o Duvri) oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (qui il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).

Conclusione. Per la procedura per la fornitura di calcestruzzo si deve dare applicazione all’ art. 26, c. 2 del TU; nel caso di fornitura e posa in opera si dovrà verificare la presenza sia del Pos che l’analisi dei rischi interferenti nel Psc o nel Duvri.

* Art. 26, c. 2, del TU 81/08.
** Fornisce indicazioni operative relativamente alle “informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra fornitore e impresa cliente” e alle procedure da seguire in tali operazioni a garanzia della “sicurezza dei lavoratori coinvolti a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calce struggo da parte dell’impresa edile fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione”.

Info: Olympus, circolare Ministero Lavoro 10 febbraio 2016 n.2597

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