Richiedi un preventivo gratuito

Rapporti di lavoro fittizi in agricoltura, messaggio Inps sui verbali degli ispettori

0

Per contrastare l’instaurazione di rapporti di lavoro fittizi in agricoltura l’Inps è impegnato in un’attività complessa sia nella fase di gestione dell’accesso ispettivo che nelle successive fasi di redazione del verbale.

Più volte l’Istituto ha emanato disposizioni e indicazioni sulle corrette modalità per l’effettuazione di tali attività finalizzate al miglioramento qualitativo dei verbali ispettivi e al conseguente deflazionamento del contenzioso giudiziario.

Ritorna sull’argomento il messaggio del 20 novembre 2015, n. 7068 che richiama le principali indicazioni, di natura strettamente operativa, ai quali il personale ispettivo dovrà attenersi nell’ambito di tale specifica attività.

Verbale di primo accesso in azienda. L’accertamento ispettivo si conclude con il rilascio del verbale di primo accesso al datore di lavoro (si dà atto di avere informato il datore di lavoro sia della possibilità di rilasciare dichiarazioni, dando conto dell’eventuale mancato esercizio delle predette facoltà; si specificano le attività compiute dal personale ispettivo e si espongono le eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro…; si elencano i lavoratori presenti in azienda e le corrispondenti attività svolte; si acquisiscono le dichiarazioni dei lavoratori presenti in azienda; si descrivono le attività compiute durante l’accesso; si acquisiscono gli elementi inerenti l’azienda – colture, macchinari presenti, edifici, ecc.; si richiede il libro unico del lavoro o altra documentazione aziendale utile per l’accesso).

Verbale unico di accertamento. Il suo scopo è quello di constatare e notificare tutti gli addebiti ed illeciti amministrativi riscontrati dall’ispettore. Nel provvedimento devono essere riportati gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati.

Quindi, “nel verbale va assolutamente evitata la prassi di ricorrere a mere formule generiche del tipo “dalla documentazione acquisita e/o dalle dichiarazioni raccolte dai lavoratori è emerso che …” senza riportare i riferimenti dettagliati alle informazioni raccolte.

Particolare cura va riposta nella raccolta degli elementi probatori a sostegno dell’annullamento di rapporti di lavoro dipendente, agricoli e non agricoli, costituiti fittiziamente (“accertamenti di natura induttiva o improntati sull’analisi del comportamento aziendale nel suo complesso, senza precisi riferimenti al singolo rapporto annullato, sono difficilmente sostenibili in sede di contenzioso” e le circostanze eventualmente riferite dai lavoratori dell’azienda e/o da un campione significativo degli stessi, vanno accuratamente analizzate e riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata…”).

Questi alcuni elementi da riportare nel verbale unico di accertamento. Verifica dell’iscrizione del titolare in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale; verifica delle particelle catastali dei terreni denunciati;
indicazione dei terreni condotti (proprietà o disponibilità ad altro titolo); iscrizione dell’azienda alla C.C.I.A.A. – sezione agricola; controlli sulla presenza di dichiarazioni fiscali; valutazione induttiva dell’incongruità tra fabbisogno di manodopera e giornate dichiarate (da intendersi come mero elemento indiziario e/o aggiuntivo ma non sufficiente di per sé a far ritenere insussistenti i rapporti di lavoro); riscontri sulla documentazione contabile/fiscale; esame incrociato delle dichiarazioni datore/lavoratore, datore/proprietari terrieri, lavoratore/lavoratore; indicazione di elementi documentali valutati ai fini dell’annullamento dei rapporti di lavoro.

Nei casi di eccedenza di manodopera rispetto al fabbisogno aziendale, il messaggio dell’Inps richiama la necessità di evitare nel testo del verbale formulazioni improprie, con particolare riferimento al termine di 40 giorni assegnato al datore di lavoro per l’esatta indicazione dei lavoratori occupati e delle giornate effettivamente lavorate*.

* Art. 8, c.3, DLgs 375/93. Il termine è da utilizzare nei casi in cui la stima tecnica effettuata dall’ispettore rilevi un fabbisogno di giornate superiore a quelle dichiarate e non per l’annullamento di rapporti di lavoro senza l’individuazione puntuale dei lavoratori ritenuti fittizi.

Info: messaggio Inps 20 novembre 2015 n.7068 su Olympus 

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo