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Sicurezza lavoro spettacoli musicali cinematografici teatrali, ci sono le istruzioni

La materia di allestimento e gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche è contenuta nel Decreto interministeriale 22 luglio 2014 che ha disposto l’applicazione del Tit. IV del TU 81/08 (cantieri temporanei e mobili), ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, alle attività di:

  • montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro;
  • allestimento e disinstallamento con impianti audio, luci e scecnici realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento.

Le istruzioni tecnico organizzative al riguardo sono state elaborate da un Gruppo di lavoro costituito presso il Ministero della Sanità e che sono state trasmesse con la circolare 35 del 24 dicembre 2014 dal Ministero del Lavoro.

Innanzitutto, le caratteristiche delle opere temporanee, degli impianti da montare e delle attrezzature da utilizzare devono essere valutate in funzione delle caratteristiche del sito in cui si svolgerà l’evento.

È pertanto “necessario che il proprietario/gestore del sito dell’opera, ne individui le principali caratteristiche tecniche, e cioè:

  • dimensioni del luogo di installazione dell’opera in relazione alla movimentazione in sicurezza dei vari elementi e delle relative attrezzature necessarie;
  • portanza del terreno e della pavimentazione relativa al luogo dell’installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall’opera e durante le fasi del suo allestimento e del suo disallestimento;
  • strutture preesistenti dedicate all’ancoraggio di americane o dispositivi similari o di idonei punti di ancoraggio se questi non sono presenti, corredate da documentazione indicante le caratteristiche dei carichi massimi sospesi ammissibili;
  • caratteristiche di sicurezza degli impianti già presenti”.

Sulle misure preventive, le Istruzioni indicano: a) la valutazione, da parte del committente, dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici dell’opera; b) i contenuti minimi dei piani di sicurezza (Psc e Pos) quali vengono previsti dall’all. III del Decreto interministeriale del 22 luglio 2014 (se l’opera ha dimensioni contenute, le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro*).

Al punto 6 (requisiti formativi) delle istruzioni si legge che “per tutti i lavoratori è obbligatoria la formazione e l’informazione … che devono avvenire con le modalità di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011” e che “per ogni evento devono essere identificate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori” (Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012).

In un capitolo a sé vengono fornite le istruzioni per le opere temporanee fieristiche. Ce ne occuperemo in un prossimo articolo.

* Art. 26 del TU 81/08.

Info: circolare norme sicurezza lavoro spettacoli

Continua mercoledì 7 gennaio 2014: la sicurezza sul lavoro nelle fiere

Leggi anche: decreto palchi, tre approfondimenti 

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