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Scaffalature metalliche, se “leggere” non sono sottoposte al regime cantieri

La Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media industria ha avanzato istanza di interpello (19 dicembre 2013 Ndr) all’apposita Commissione del Ministero del lavoro sul se e quando il montaggio e smontaggio delle scaffalature metalliche debba sottostare alla normativa del Tit. IV del TU 81/08 (cantieri temporanei e mobili).

“In via preliminare, si legge nella premessa della risposta, si rileva che, qualora l’attività di montaggio e smontaggio di una scaffalatura metallica avvenga nell’ambito di un cantiere, l’operazione costituisce una parte, se pur piccola, dell’intera opera da realizzare (fra le altre …. “opere fisse, permanenti o temporanee…in metallo”). Tuttavia, continua la Interpelli, è necessario che l’applicabilità del Tit. IV “ debba essere dedotta tenendo conto congiuntamente dei due seguenti elementi: 

a) contesto nel quale la scaffalatura deve essere montata;
b) tipologia della scaffalatura”.

Quanto al primo elemento, “occorre valutare la necessità che il montaggio/smontaggio della scaffalatura richieda l’installazione di un cantiere*.

In ordine alla tipologia di scaffalatura, bisogna invece tenere conto se sia una vera e propria opera o non invece un “mero assemblaggio di una attrezzatura ovvero di elementi di arredo”.

Conclude la risposta della Interpelli: se si tratta di scaffalature leggere** “sono da considerare in generale degli elementi di arredo e pertanto da escludere dal campo di applicazione del Tit. IV, in quanto il montaggio/smontaggio è palesemente non rientrante nella definizione di cantiere temporaneo e mobile contenuta nell’Art. 89 del TU”.

In definitiva, è la riposta della Commissione Interpelli, “le scaffalature metalliche non sono attrezzature di lavoro, come definite dall’art. 69, c.1. del TU 81/08, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di macchine ai sensi del DLgs 17/2010”***.

* Parametri di riferimento sono quelli dell’All. XV, punto 2.2.2. del TU (recinzioni, viabilità dedicata, impianti di alimentazione e reti di elettricità, acqua… depositi…).
** Nell’ambito della risposta si è riportatala classificazione della Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi, edita da ACAI, Gruppo di lavoro sicurezza, Milano 2008 (scaffalature leggere, medie e pesanti, molto pesanti, magazzini dinamici a gravità, magazzini ed archivi automatizzati, archivi e magazzini mobili o compattabili, scaffalature autoportanti, scaffalature leggere con passerelle multiplano. Tutte, escluse le leggere, rientrano nella definizione di cantiere temporaneo e mobile).
***Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine…”.

Leggi anche sulla stessa serie di interpelli:
coordinatori senza aggiornamento
formazione Rspp

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