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La formazione del lavoratore deve essere riferita alla sua effettiva mansione

La Commissione interpelli del Ministero del Lavoro si è espressa (interpello Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, nella serie pubblicata il 5 novembre 2013) in merito alla durata del corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Alla domanda se si dovesse, allo scopo, fare riferimento al codice ATECO dell’azienda di appartenenza, gli esperti del ministero hanno chiarito che se ne deve prescindere, dovendosi invece fare riferimento all’effettiva mansione del lavoratore, quale risulta dopo che si sono valutati i rischi cui lo stesso viene sottoposto.

Un esempio per tutti può fare bene intendere il significato della conclusione cui è arrivata la Interpelli. Si pensi agli impiegati che operano negli uffici amministrativi di un’azienda metallurgica. Per essi la formazione sarà del tipo a rischio “basso”, diversa quindi da quella dei colleghi dell’azienda addetti alle attività produttive per i quali i corsi di formazione sono di tipo a rischio “alto” o “medio”, come si evince dal codice ATECO di appartenenza.

Conviene richiamare, a questo proposito, l’art. 2103 del Codice civile, sostituito dall’art. 13 dello Statuto dei lavoratori *, secondo il quale il lavoratore:
 
a) “deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva…”
b) “non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive…”

Va aggiunto che l’art. 96 del Codice civile impone al datore di lavoro di:

  • comunicare al lavoratore, al momento dell’assunzione, la propria qualifica*
  • garantire che il lavoratore sia effettivamente assegnato alla qualifica di assunzione.

* L. 20.05.1970, n. 300.
** Mansione indica i compiti operativi ai quali il lavoratore è assegnato, e la qualifica può non avere corrispondenza con quella di mansione.
Le controversie nella materia sono di competenza del Giudice del lavoro.

Leggi anche dalla stessa serie di interpelli: formazione lavoratori a domicilio.

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