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Esclusione da appalto pubblico per Durc irregolare, la normativa italiana è ok

La ditta aggiudicatrice di una gara di appalto pubblica è obbligata a escludere dalla gara il soggetto che non è in regola con il Durc, se la differenza tra le somme dovute e quelle versate è di un importo superiore a 100 euro più il 5% delle somme dovute.

La Corte di giustizia europea, con una sentenza del 10 luglio, ha stabilito che gli articoli 49 e 56 del Tfue* non ostacolano la normativa nazionale (Direttiva 2004/18, art. 7, lett. c)**.

Per il Decreto 24 ottobre 2007 del Ministero del lavoro “ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del Durc uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc”.

L’art. 7 della direttiva 2004/18/CE prevede l’importo delle soglie a partire dalle quali si applicano le regole relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori***.

La Corte di Giustizia nella sentenza del 10 luglio, nel confermare la validità della normativa italiana in merito al Durc irregolare, ha richiamato l’art. 38 del DLgs 163/2006**** e ha osservato che “l’obiettivo perseguito dalla causa di esclusione dagli appalti pubblici definita dall’articolo 38… consiste nell’accertarsi:

  • dell’affidabilità, della diligenza e della serietà dell’offerente;
  • della correttezza del suo comportamento nei confronti dei suoi dipendenti. 

Occorre rilevare che accertarsi che un offerente possieda tali qualità costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale”. Ed è una causa … idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito, dato che il mancato versamento delle prestazioni previdenziali da parte di un operatore economico tende a indicare assenza di affidabilità, di diligenza e di serietà di quest’ultimo quanto all’adempimento dei suoi obblighi legali e sociali”.

Questa la conclusione della sentenza.“La definizione, da parte della normativa nazionale, di una soglia precisa di esclusione alla partecipazione agli appalti pubblici, vale a dire uno scostamento tra le somme dovute a titolo di prestazioni sociali e quelle versate è di un importo superiore, al contempo, a euro 100 e al 5% delle somme dovute, garantisce non solo la parità di trattamento degli offerenti ma anche la certezza del diritto”.

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue), modificato dall’art.2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla L.1/2008.

**Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Le soglie sono state modificate dal Reg. Comunitario 1874/2004, dal Reg. Comunitario 2083/2005 e dal Reg. Comunitario 1422/2007.

***La soglia applicabile è fissata in 4. 845. 000 euro.

****Codice appalti, art. 38, requisiti di ordine generale.

Info: Corte giustizia europea, sentenza C-358/12

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