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Strumenti per pesare a funzionamento non automatico, disposizioni armonizzate

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Anche il Decreto 83 del 19 maggio 2016, è entrato in vigore il 26 maggio. Si tratta del decreto di Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

L’art. 1 del decreto distingue così le categorie di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico: massa per le transazioni commerciali, per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un’ammenda, di una remunerazione, di un’indennità o di un canone, per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie, nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti, per la fabbricazione di medicinali su prescrizione medica, per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi.

Nell’Allegato A del provvedimento sono elencati i requisiti essenziali degli strumenti (la terminologia utilizzata è quella adottata all’Organizzazione internazionale di metrologia legale) in rapporto all’unità di massa, alla classe di precisione – speciale, fine, media, ordinaria.

A proposito di precisione, “La progettazione e la costruzione degli strumenti devono essere tali che le loro caratteristiche metrologiche non si alterino se correttamente utilizzati e installati, se impiegati in un ambiente cui sono destinati. Deve essere indicato il valore della massa“ (punto 4 dei requisiti essenziali).

Altra parte dell’allegato è dedicato alle procedure di valutazione della conformità (Modulo B: Esame UE del tipo – “Il fabbricante presenta a un organismo notificato, una richiesta di esame UE del tipo”. Modulo D: “conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione” – anche qui il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta, che esercita la vigilanza per garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

Da parte sua Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova degli strumenti interessati. In analogia alle procedure già viste nei precedenti articoli su altri decreti vengono, quindi, esposte le materie su marcatura di conformità e dichiarazione di conformità UE .

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