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Il decreto attuativo sulla compatibilità elettromagnetica (rifusione)

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Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l’abrogazione.

È questo il nuovo titolo del DLgs 194/2007 modificato dal DLgs 80 del 16 maggio 2016, uno dei decreti attuativi di cui il giornale si è già occupato anche recentemente anticipando il nostro intervento sulla materia.

L’allegato A del DLgs si occupa dei requisiti generali delle apparecchiature che devono essere costruite “tenendo conto del progresso tecnologico, in modo tale che: a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare normalmente; b) presentino un livello di immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili in base all’uso al quale sono destinate che ne consenta il normale funzionamento senza deterioramenti inaccettabili”.

In modo specifico gli impianti fissi devono essere installati “secondo le buone prassi di ingegneria industriale e nel rispetto delle indicazioni sull’uso al quale i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti essenziali”.

All’interno del capitolo Controllo interno della produzione sono inseriti i compiti del fabbricante – Valutazione della compatibilità elettromagnetica, valutazione tecnica – . In particolare sulla produzione “il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli apparecchi prodotti alla documentazione tecnica”.

Altri compiti del fabbricante sono quelli di apporre “la marcatura CE a ogni singolo apparecchio conforme alle nuove prescrizioni” e di compilare una “dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell’apparecchio” – da tenere a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, “per dieci anni dalla data in cui l’apparecchio è stato immesso sul mercato”.

Un’altra valutazione di conformità delle apparecchiature si effettua con l’esame UE del tipo che è la parte della procedura con cui “un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un apparecchio… verifica e certifica che il progetto tecnico di tale apparecchio rispetti i requisiti essenziali”. I risultati della valutazione sono resi pubblici solo con l’accordo del fabbricante.

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